Art. 47
Scambio di dati di base
In vigore dal 13 mar 2024
Scambio di dati di base
1. Una serie di dati di base è rinviata tramite il router entro 48 ore da quando sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a)
le procedure di cui agli o 20 mostrano una corrispondenza tra i dati utilizzati per la consultazione e i dati conservati nella banca dati dello Stato membro o degli Stati membri richiesti;
b)
la corrispondenza di cui alla lettera a) del presente paragrafo è stata confermata manualmente da parte di un membro qualificato del personale dello Stato membro richiedente di cui all’, paragrafo 6, all’, paragrafo 2, e all’, paragrafo 2, o, in caso di profili DNA di cui all’, paragrafo 7, dello Stato membro o degli Stati membri richiesti;
c)
una descrizione dei fatti e un’indicazione del reato sottostante sono state trasmesse, utilizzando la tabella comune delle categorie di reati stabilita in un atto di esecuzione da adottare a norma dell’articolo 11 ter, paragrafo 1, lettera a), della decisione quadro 2009/315/GAI, da parte dello Stato membro richiedente o, in caso di profili DNA di cui all’, paragrafo 7, dello Stato membro o dagli Stati membri richiesti, al fine di valutare la proporzionalità della richiesta, compresa la gravità del reato per il quale è stata effettuata una consultazione, conformemente al diritto nazionale dello Stato membro che fornisce la serie di dati di base.
2. Se, in base alla legislazione nazionale, uno Stato membro può fornire una serie particolare di dati di base solo previa autorizzazione giudiziaria, tale Stato membro può derogare ai termini stabiliti nel paragrafo 1 nella misura necessaria all’ottenimento di tale autorizzazione.
3. La serie di dati di base di cui al paragrafo 1 del presente articolo è rinviata dallo Stato membro richiesto o, in caso di profili DNA di cui all’, paragrafo 7, dallo Stato membro richiedente.
4. Se la corrispondenza confermata riguarda dati identificati di una persona, l’insieme di dati di base di cui al paragrafo 1 contiene i seguenti dati, nella misura in cui sono disponibili:
a)
nome o nomi;
b)
cognome o cognomi;
c)
alias e nome o nomi usati in precedenza;
d)
data di nascita;
e)
cittadinanza o cittadinanze;
f)
luogo e paese di nascita;
g)
sesso;
h)
la data e il luogo in cui i dati biometrici sono stati acquisiti;
i)
il reato per il quale i dati biometrici sono stati acquisiti;
j)
il numero della causa penale;
k)
l’autorità competente per la causa penale.
5. Se la corrispondenza confermata riguarda dati o tracce non identificati, l’insieme di dati di base di cui al paragrafo 1 contiene i seguenti dati, nella misura in cui sono disponibili:
a)
la data e il luogo in cui i dati biometrici sono stati acquisiti;
b)
il reato per il quale i dati biometrici sono stati acquisiti;
c)
il numero della causa penale;
d)
l’autorità competente per la causa penale.
6. Il rinvio della serie di dati di base da parte dello Stato membro richiesto o, in caso di profili DNA di cui all’, paragrafo 7, dallo Stato membro richiedente è soggetta alla decisione di un essere umano.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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