Art. 20
Consultazione automatizzata di immagini del volto
In vigore dal 13 mar 2024
Consultazione automatizzata di immagini del volto
1. Ai fini della prevenzione, dell’indagine e dell’accertamento di reati punibili con una pena detentiva massima di almeno un anno ai sensi della legge dello Stato membro richiedente, gli Stati membri consentono ai punti di contatto nazionali di altri Stati membri e ad Europol di accedere ai dati indicizzati delle immagini del volto conservate nelle loro banche dati nazionali per condurre consultazioni automatizzate.
Le consultazioni di cui al primo comma sono svolte solo nel contesto di ciascun singolo caso e nel rispetto del diritto nazionale dello Stato membro richiedente.
È vietata la profilazione di cui all’, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/680.
2. Il punto di contatto nazionale dello Stato membro richiedente può decidere di confermare una corrispondenza tra due immagini del volto. Qualora decisa di confermare una corrispondenza tra due immagini del volto, ne informa lo Stato membro richiesto e assicura che almeno un membro del personale qualificato conduca un esame manuale dell’elenco per confermare tale corrispondenza con i dati di riferimento delle immagini del volto ricevute dallo Stato membro richiesto.
Storico versioni
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