Art. 46
Procedure di notifica in caso di impossibilità tecnica dell’uso di EPRIS
In vigore dal 13 mar 2024
Procedure di notifica in caso di impossibilità tecnica dell’uso di EPRIS
1. Qualora sia tecnicamente impossibile usare EPRIS per interrogare uno o più indici dei casellari giudiziali nazionali a causa di un guasto dell’infrastruttura di Europol, quest’ultima ne informa gli Stati membri in modo automatizzato. Europol adotta misure per affrontare senza ritardo l’impossibilità tecnica di utilizzare EPRIS.
2. Qualora sia tecnicamente impossibile usare EPRIS per interrogare uno o più indici dei casellari giudiziali a causa di un guasto dell’infrastruttura nazionale di uno Stato membro, quest’ultimo ne informa gli altri Stati membri, la Commissione ed Europol in modo automatizzato. Gli Stati membri adottano misure per affrontare senza ritardo l’impossibilità tecnica di utilizzare EPRIS.
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