Art. 8

Principi applicati allo scambio di profili DNA

In vigore dal 13 mar 2024
Principi applicati allo scambio di profili DNA 1.   Gli Stati membri adottano misure appropriate, compresa la cifratura, per garantire la riservatezza e l’integrità dei dati indicizzati sul DNA trasmessi ad altri Stati membri o a Europol. Europol adotta misure appropriate, compresa la cifratura, per garantire la riservatezza e l’integrità dei dati indicizzati sul DNA trasmessi ad altri Stati membri. 2.   Ogni Stato membro ed Europol provvedono affinché i profili DNA che trasmettono siano di qualità sufficiente per il confronto automatizzato. La Commissione stabilisce, tramite un atto di esecuzione, una norma minima di qualità per consentire il confronto dei profili DNA. 3.   La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare le applicabili norme europee o internazionali applicabili che gli Stati membri ed Europol devono utilizzare per lo scambio di dati indicizzati sul DNA. 4.   Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:982:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo