Art. 9

Norme per le domande e le risposte concernenti i profili DNA

In vigore dal 13 mar 2024
Norme per le domande e le risposte concernenti i profili DNA 1.   La domanda di consultazione automatizzata contiene unicamente le informazioni seguenti: a) il codice dello Stato membro richiedente; b) la data, l’ora e il numero di riferimento della domanda; c) i dati indicizzati sul DNA; d) se i tipi di profili DNA trasmessi siano profili DNA non identificati o profili DNA identificati. 2.   Una risposta a una domanda di cui al paragrafo 1 contiene soltanto le informazioni seguenti: a) l’indicazione della presenza di una o più corrispondenze, o della mancanza di corrispondenze; b) la data, l’ora e il numero di riferimento della domanda; c) la data, l’ora e il numero di riferimento della risposta; d) i codici dello Stato membro richiedente e dello Stato membro richiesto; e) i numeri di riferimento dei profili DNA dello Stato membro richiedente e dello Stato membro richiesto; f) se i profili DNA trasmessi siano profili DNA non identificati o profili DNA identificati; g) i profili DNA per i quali è stata riscontrata una corrispondenza. 3.   Una corrispondenza è notificata automaticamente soltanto se la consultazione automatizzata abbia evidenziato una corrispondenza di un numero minimo di loci. La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare il numero minimo di loci a tal fine, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2. 4.   Se una consultazione con profili DNA non identificati produce una corrispondenza, ciascuno Stato membro richiesto che disponga di dati corrispondenti può inserire nella propria banca dati nazionale un contrassegno indicante che è stata riscontrata una corrispondenza per tale profilo DNA a seguito della consultazione effettuata da un altro Stato membro. Il contrassegno riporta il numero di riferimento del profilo DNA usato dallo Stato membro richiedente. 5.   Gli Stati membri provvedono affinché le domande di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano coerenti con le notifiche inviate a norma dell’. Tali notifiche figurano nel manuale pratico di cui all’.
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