Art. 7

Numeri di riferimento per i profili DNA

In vigore dal 13 mar 2024
Numeri di riferimento per i profili DNA I numeri di riferimento per i profili DNA sono costituiti da una combinazione degli elementi seguenti: a) un numero di riferimento che consenta agli Stati membri, in caso di corrispondenza, di estrarre ulteriori dati e altre informazioni dalle loro banche dati nazionali del DNA al fine di trasmetterli a uno, ad alcuni o a tutti gli altri Stati membri conformemente all’, oppure a Europol conformemente all’, paragrafo 6; b) un numero di riferimento che consenta a Europol, in caso di corrispondenza, di estrarre ulteriori dati e altre informazioni ai fini dell’, paragrafo 1, del presente regolamento per trasmetterli a uno, ad alcuni o a tutti gli altri Stati membri conformemente al regolamento (UE) 2016/794; c) un codice indicante lo Stato membro che detiene il profilo DNA; d) un codice indicante se il tipo di profilo DNA sia un profilo DNA identificato o un profilo DNA non identificato.
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