Art. 7
Numeri di riferimento per i profili DNA
In vigore dal 13 mar 2024
Numeri di riferimento per i profili DNA
I numeri di riferimento per i profili DNA sono costituiti da una combinazione degli elementi seguenti:
a)
un numero di riferimento che consenta agli Stati membri, in caso di corrispondenza, di estrarre ulteriori dati e altre informazioni dalle loro banche dati nazionali del DNA al fine di trasmetterli a uno, ad alcuni o a tutti gli altri Stati membri conformemente all’, oppure a Europol conformemente all’, paragrafo 6;
b)
un numero di riferimento che consenta a Europol, in caso di corrispondenza, di estrarre ulteriori dati e altre informazioni ai fini dell’, paragrafo 1, del presente regolamento per trasmetterli a uno, ad alcuni o a tutti gli altri Stati membri conformemente al regolamento (UE) 2016/794;
c)
un codice indicante lo Stato membro che detiene il profilo DNA;
d)
un codice indicante se il tipo di profilo DNA sia un profilo DNA identificato o un profilo DNA non identificato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2024:982:oj#art-7