Art. 74
Comunicazioni
In vigore dal 13 mar 2024
Comunicazioni
1. Gli Stati membri comunicano a eu-LISA i nominativi delle autorità competenti di cui all’. Tali autorità possono usare il router o accedervi.
2. eu-LISA comunica alla Commissione il positivo completamento dei collaudi di cui all’, paragrafo 1, lettera b).
3. Europol comunica alla Commissione il positivo completamento dei collaudi di cui all’, paragrafo 3, lettera b).
4. Ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati membri, alla Commissione, a eu-LISA e a Europol il contenuto delle sue banche dati nazionali del DNA e le condizioni per le consultazioni automatizzate cui si applicano gli .
5. Ciascuno Stato membro informa gli altri Stati membri, la Commissione, eu-LISA ed Europol del contenuto delle sue banche dati dattiloscopiche nazionali e delle condizioni per le consultazioni automatizzate cui si applicano gli .
6. Ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati membri, ala Commissione, a eu-LISA ed a Europol il contenuto delle sue banche dati nazionali di immagini del volto e delle condizioni per le consultazioni automatizzate cui si applicano gli .
7. Gli Stati membri che partecipano agli scambi automatizzati di casellari giudiziali a norma degli comunicano agli altri Stati membri, alla Commissione e a Europol il contenuto dei loro indici dei casellari giudiziali nazionali e delle banche dati nazionali utilizzate per stabilire tali indici e le condizioni per le consultazioni automatizzate.
8. Gli Stati membri notificano alla Commissione, ad eu-LISA e ad Europol il loro punto di contatto nazionale designato in conformità dell’. La Commissione compila un elenco dei punti di contatto nazionali di cui è stata informata e lo mette a disposizione di tutti gli Stati membri.
Storico versioni
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