Art. 30

Punti di contatto nazionali

In vigore dal 13 mar 2024
Punti di contatto nazionali Ciascuno Stato membro designa uno o più punti di contatto nazionali ai fini di cui agli .
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Punti di contatto nazionali (Art. 30 Regolamento (UE) 2024/982) — Testo vigente | Portale Normativo