Art. 29
Persone scomparse e resti umani non identificati
In vigore dal 13 mar 2024
Persone scomparse e resti umani non identificati
1. Qualora un’autorità nazionale sia stata autorizzata da misure legislative nazionali di cui al paragrafo 2, essa può effettuare consultazioni automatizzate attraverso il quadro Prüm II esclusivamente allo scopo di:
a)
cercare persone scomparse nell’ambito di indagini penali o per motivi umanitari;
b)
identificare resti umani.
2. Gli Stati membri che intendono avvalersi della possibilità di cui al paragrafo 1 designano, mediante misure legislative nazionali, le autorità nazionali competenti ai fini ivi stabiliti e stabiliscono le procedure, le condizioni e i criteri, compresi i motivi umanitari sulla base dei quali è permesso effettuare ricerche automatizzate di persone scomparse di cui al paragrafo 1, lettera a).
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