Art. 28
Norme sulle domande e sulle risposte concernenti gli estratti del casellario giudiziale
In vigore dal 13 mar 2024
Norme sulle domande e sulle risposte concernenti gli estratti del casellario giudiziale
1. Una domanda di consultazione automatizzata degli indici nazionali dei casellari giudiziali comprende soltanto le informazioni seguenti:
a)
il codice dello Stato membro richiedente;
b)
la data, l’ora e il numero di riferimento della domanda;
c)
i dati di cui all’, se disponibili.
2. La risposta alla domanda di cui al paragrafo 1 contiene soltanto le informazioni seguenti:
a)
l’indicazione del numero di corrispondenze;
b)
la data, l’ora e il numero di riferimento della domanda;
c)
la data, l’ora e il numero di riferimento della risposta;
d)
i codici dello Stato membro richiedente e dello Stato membro richiesto;
e)
i numeri di riferimento degli estratti del casellario giudiziale dello Stato membro richiedente e dello Stato membro richiesto.
3. Gli Stati membri provvedono affinché le domande di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano coerenti con le notifiche inviate a norma dell’. Tali notifiche figurano nel manuale pratico di cui all’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2024:982:oj#art-28