Art. 28

Norme sulle domande e sulle risposte concernenti gli estratti del casellario giudiziale

In vigore dal 13 mar 2024
Norme sulle domande e sulle risposte concernenti gli estratti del casellario giudiziale 1.   Una domanda di consultazione automatizzata degli indici nazionali dei casellari giudiziali comprende soltanto le informazioni seguenti: a) il codice dello Stato membro richiedente; b) la data, l’ora e il numero di riferimento della domanda; c) i dati di cui all’, se disponibili. 2.   La risposta alla domanda di cui al paragrafo 1 contiene soltanto le informazioni seguenti: a) l’indicazione del numero di corrispondenze; b) la data, l’ora e il numero di riferimento della domanda; c) la data, l’ora e il numero di riferimento della risposta; d) i codici dello Stato membro richiedente e dello Stato membro richiesto; e) i numeri di riferimento degli estratti del casellario giudiziale dello Stato membro richiedente e dello Stato membro richiesto. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché le domande di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano coerenti con le notifiche inviate a norma dell’. Tali notifiche figurano nel manuale pratico di cui all’.
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Norme sulle domande e sulle risposte concernenti gli estratti del casellario giudiziale (Art. 28 Regolamento (UE) 2024/982) — Testo vigente | Portale Normativo