Art. 27

Numeri di riferimento per gli estratti del casellario giudiziale

In vigore dal 13 mar 2024
Numeri di riferimento per gli estratti del casellario giudiziale I numeri di riferimento per gli estratti del casellario giudiziale sono costituiti dalla combinazione degli elementi seguenti: a) un numero di riferimento che consenta agli Stati membri, in caso di corrispondenza, di estrarre dati anagrafici e altre informazioni dai loro indici dei casellari giudiziali nazionali di cui all’ al fine di trasmetterli a uno, ad alcuni o a tutti gli Stati membri conformemente all’; b) un codice indicante lo Stato membro che detiene l’estratto del casellario giudiziale.
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Numeri di riferimento per gli estratti del casellario giudiziale (Art. 27 Regolamento (UE) 2024/982) — Testo vigente | Portale Normativo