Art. 27
Numeri di riferimento per gli estratti del casellario giudiziale
In vigore dal 13 mar 2024
Numeri di riferimento per gli estratti del casellario giudiziale
I numeri di riferimento per gli estratti del casellario giudiziale sono costituiti dalla combinazione degli elementi seguenti:
a)
un numero di riferimento che consenta agli Stati membri, in caso di corrispondenza, di estrarre dati anagrafici e altre informazioni dai loro indici dei casellari giudiziali nazionali di cui all’ al fine di trasmetterli a uno, ad alcuni o a tutti gli Stati membri conformemente all’;
b)
un codice indicante lo Stato membro che detiene l’estratto del casellario giudiziale.
Storico versioni
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