Art. 27 · Numeri di riferimento per gli estratti del casellario giudiziale

Art. 27

Numeri di riferimento per gli estratti del casellario giudiziale

In vigore dal 13 mar 2024
Numeri di riferimento per gli estratti del casellario giudiziale I numeri di riferimento per gli estratti del casellario giudiziale sono costituiti dalla combinazione degli elementi seguenti: a) un numero di riferimento che consenta agli Stati membri, in caso di corrispondenza, di estrarre dati anagrafici e altre informazioni dai loro indici dei casellari giudiziali nazionali di cui all’ al fine di trasmetterli a uno, ad alcuni o a tutti gli Stati membri conformemente all’; b) un codice indicante lo Stato membro che detiene l’estratto del casellario giudiziale.
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