Art. 31

Misure di attuazione

In vigore dal 13 mar 2024
Misure di attuazione La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare le modalità tecniche per gli Stati membri riguardo alle procedure di cui agli . Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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Misure di attuazione (Art. 31 Regolamento (UE) 2024/982) — Testo vigente | Portale Normativo