Art. 32
Disponibilità dello scambio automatizzato di dati a livello nazionale
In vigore dal 13 mar 2024
Disponibilità dello scambio automatizzato di dati a livello nazionale
1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che la consultazione automatizzata di profili DNA, dati dattiloscopici, determinati dati di immatricolazione dei veicoli, immagini del volto ed estratti del casellario giudiziale possa effettuarsi 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.
2. I punti di contatto nazionali provvedono immediatamente a informarsi reciprocamente e a informare la Commissione, eu-LISA ed Europol per quanto concerne qualsiasi indisponibilità dello scambio automatizzato di dati, compresi, se del caso, eventuali guasti tecnici che causano tale indisponibilità.
I punti di contatto nazionali, conformemente al diritto dell’Unione e nazionale applicabile, concordano a titolo temporaneo sistemi alternativi di scambio di informazioni conformemente al diritto dell’Unione e nazionale applicabile da utilizzare nei casi in cui non sia disponibile lo scambio automatizzato di dati.
3. Qualora lo scambio automatizzato di dati non sia disponibile, i punti di contatto nazionali provvedono a ristabilirlo con ogni mezzo necessario e senza ritardo.
Storico versioni
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