Art. 72
Relazioni e statistiche
In vigore dal 13 mar 2024
Relazioni e statistiche
1. Ove necessario, il personale debitamente autorizzato delle autorità competenti degli Stati membri, della Commissione, di eu-LISA e di Europol ha accesso ai seguenti dati relativi al router, unicamente per elaborare relazioni e statistiche:
a)
numero di interrogazioni presentate da ciascuno Stato membro e da Europol per ciascuna categoria di dati;
b)
numero di interrogazioni di ciascuna banca dati connessa;
c)
numero di corrispondenze rispetto alla banca dati di ciascuno Stato membro per ciascuna categoria di dati;
d)
numero di corrispondenze rispetto ai dati Europol per ciascuna categoria di dati;
e)
numero di corrispondenze confermate in relazione alle quali sono stati scambiati dati di base;
f)
numero di corrispondenze confermate in relazione alle quali non sono stati scambiati dati di base;
g)
numero di interrogazioni dell’archivio comune di dati di identità tramite il router; e
h)
numero di corrispondenze per ciascun tipo come segue:
i)
dati identificati (persona) - dati non identificati (traccia);
ii)
dati non identificati (traccia) - dati identificati (persona);
iii)
dati non identificati (traccia) - dati non identificati (traccia);
iv)
dati identificati (persona) - dati non identificati (persona).
I dati di cui al primo comma non consentono l’identificazione di persone fisiche.
2. Il personale debitamente autorizzato delle autorità competenti degli Stati membri, della Commissione e di Europol ha accesso ai seguenti dati relativi ad EUCARIS, unicamente per elaborare relazioni e statistiche:
a)
numero di interrogazioni presentate da ciascuno Stato membro e numero di interrogazioni presentate da Europol;
b)
numero di interrogazioni di ciascuna banca dati connessa; e
c)
numero di corrispondenze rispetto alla banca dati di ciascuno Stato membro.
I dati di cui al primo comma non consentono l’identificazione di persone fisiche.
3. Il personale debitamente autorizzato delle autorità competenti degli Stati membri, della Commissione e di Europol ha accesso ai seguenti dati relativi ad EPRIS, unicamente per elaborare relazioni e statistiche:
a)
numero di interrogazioni presentate da ciascuno Stato membro e numero di interrogazioni presentate da Europol;
b)
numero di interrogazioni di ciascun indice connesso; e
c)
numero di corrispondenze rispetto alla banca dati di ciascuno Stato membro.
I dati di cui al primo comma non consentono l’identificazione di persone fisiche.
4. eu-LISA conserva i dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo nell’archivio centrale per le relazioni e le statistiche stabilito a norma dell’ del regolamento (UE) 2019/818. Europol conserva i dati di cui al paragrafo 3. Tali dati consentono alle autorità competenti degli Stati membri, alla Commissione, a eu-LISA e a Europol, di ottenere relazioni e statistiche personalizzabili per migliorare l’efficienza della cooperazione in materia di contrasto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2024:982:oj#art-72