Art. 73

Spese

In vigore dal 13 mar 2024
Spese 1.   Le spese sostenute per l’istituzione e il funzionamento del router e di EPRIS sono a carico del bilancio generale dell’Unione. 2.   Le spese sostenute in relazione all’integrazione delle infrastrutture nazionali esistenti e alle loro connessioni al router e ad EPRIS, nonché le spese sostenute in relazione alla creazione di banche dati nazionali di immagini del volto e indici nazionali dei casellari giudiziali a fini di prevenzione, indagine e accertamento di reati sono a carico del bilancio generale dell’Unione. Sono escluse le spese seguenti: a) l’ufficio di gestione di progetto degli Stati membri (riunioni, missioni, uffici); b) l’hosting dei sistemi informatici nazionali (spazio, implementazione, elettricità, impianti di raffreddamento); c) la gestione di sistemi IT nazionali (operatori e contratti di assistenza); d) la progettazione, lo sviluppo, l’implementazione, il funzionamento e la manutenzione di reti di comunicazione nazionali. 3.   Ciascuno Stato membro sostiene le spese derivanti dalla gestione, dall’utilizzo e dalla manutenzione di EUCARIS. 4.   Ciascuno Stato membro sostiene le spese derivanti dalla gestione, dall’utilizzo e dalla manutenzione delle sue connessioni al router e ad EPRIS.
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Spese (Art. 73 Regolamento (UE) 2024/982) — Testo vigente | Portale Normativo