Art. 72 · Relazioni e statistiche

Art. 72

Relazioni e statistiche

In vigore dal 13 mar 2024
Relazioni e statistiche 1.   Ove necessario, il personale debitamente autorizzato delle autorità competenti degli Stati membri, della Commissione, di eu-LISA e di Europol ha accesso ai seguenti dati relativi al router, unicamente per elaborare relazioni e statistiche: a) numero di interrogazioni presentate da ciascuno Stato membro e da Europol per ciascuna categoria di dati; b) numero di interrogazioni di ciascuna banca dati connessa; c) numero di corrispondenze rispetto alla banca dati di ciascuno Stato membro per ciascuna categoria di dati; d) numero di corrispondenze rispetto ai dati Europol per ciascuna categoria di dati; e) numero di corrispondenze confermate in relazione alle quali sono stati scambiati dati di base; f) numero di corrispondenze confermate in relazione alle quali non sono stati scambiati dati di base; g) numero di interrogazioni dell’archivio comune di dati di identità tramite il router; e h) numero di corrispondenze per ciascun tipo come segue: i) dati identificati (persona) - dati non identificati (traccia); ii) dati non identificati (traccia) - dati identificati (persona); iii) dati non identificati (traccia) - dati non identificati (traccia); iv) dati identificati (persona) - dati non identificati (persona). I dati di cui al primo comma non consentono l’identificazione di persone fisiche. 2.   Il personale debitamente autorizzato delle autorità competenti degli Stati membri, della Commissione e di Europol ha accesso ai seguenti dati relativi ad EUCARIS, unicamente per elaborare relazioni e statistiche: a) numero di interrogazioni presentate da ciascuno Stato membro e numero di interrogazioni presentate da Europol; b) numero di interrogazioni di ciascuna banca dati connessa; e c) numero di corrispondenze rispetto alla banca dati di ciascuno Stato membro. I dati di cui al primo comma non consentono l’identificazione di persone fisiche. 3.   Il personale debitamente autorizzato delle autorità competenti degli Stati membri, della Commissione e di Europol ha accesso ai seguenti dati relativi ad EPRIS, unicamente per elaborare relazioni e statistiche: a) numero di interrogazioni presentate da ciascuno Stato membro e numero di interrogazioni presentate da Europol; b) numero di interrogazioni di ciascun indice connesso; e c) numero di corrispondenze rispetto alla banca dati di ciascuno Stato membro. I dati di cui al primo comma non consentono l’identificazione di persone fisiche. 4.   eu-LISA conserva i dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo nell’archivio centrale per le relazioni e le statistiche stabilito a norma dell’ del regolamento (UE) 2019/818. Europol conserva i dati di cui al paragrafo 3. Tali dati consentono alle autorità competenti degli Stati membri, alla Commissione, a eu-LISA e a Europol, di ottenere relazioni e statistiche personalizzabili per migliorare l’efficienza della cooperazione in materia di contrasto.
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