Art. 19

Dati indicizzati sulle immagini del volto

In vigore dal 13 mar 2024
Dati indicizzati sulle immagini del volto 1.   Gli Stati membri garantiscono che siano disponibili dati indicizzati sulle immagini del volto di indagati, condannati e, ove consentito dalla legislazione nazionale, vittime, provenienti dalle loro banche dati nazionali istituite per la prevenzione, l’indagine e l’accertamento di reati. 2.   I dati indicizzati sulle immagini del volto non contengono alcun dato aggiuntivo dal quale sia possibile identificare direttamente una persona. 3.   Le immagini del volto non identificate sono riconoscibili come tali.
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Dati indicizzati sulle immagini del volto (Art. 19 Regolamento (UE) 2024/982) — Testo vigente | Portale Normativo