Art. 19
Dati indicizzati sulle immagini del volto
In vigore dal 13 mar 2024
Dati indicizzati sulle immagini del volto
1. Gli Stati membri garantiscono che siano disponibili dati indicizzati sulle immagini del volto di indagati, condannati e, ove consentito dalla legislazione nazionale, vittime, provenienti dalle loro banche dati nazionali istituite per la prevenzione, l’indagine e l’accertamento di reati.
2. I dati indicizzati sulle immagini del volto non contengono alcun dato aggiuntivo dal quale sia possibile identificare direttamente una persona.
3. Le immagini del volto non identificate sono riconoscibili come tali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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