Art. 76
Disposizioni transitorie e deroghe
In vigore dal 13 mar 2024
Disposizioni transitorie e deroghe
1. Gli Stati membri e le agenzie dell’Unione iniziano ad applicare gli articoli da 19 a 22, l’ e l’, paragrafo 6, a decorrere dalla data fissata conformemente all’, paragrafo 1, primo comma, fatta eccezione per gli Stati membri che non hanno iniziato a utilizzare il router.
2. Gli Stati membri e le agenzie dell’Unione iniziano ad applicare gli articoli da 25 a 28 e l’, paragrafo 4, a decorrere dalla data fissata conformemente all’, paragrafo 3.
3. Gli Stati membri e le agenzie dell’Unione iniziano ad applicare l’ a decorrere dalla data fissata conformemente all’, paragrafo 4.
4. Gli Stati membri e le agenzie dell’Unione iniziano ad applicare l’, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 7, a decorrere dalla data fissata conformemente all’, paragrafo 5.
Storico versioni
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