Art. 76

Disposizioni transitorie e deroghe

In vigore dal 13 mar 2024
Disposizioni transitorie e deroghe 1.   Gli Stati membri e le agenzie dell’Unione iniziano ad applicare gli articoli da 19 a 22, l’ e l’, paragrafo 6, a decorrere dalla data fissata conformemente all’, paragrafo 1, primo comma, fatta eccezione per gli Stati membri che non hanno iniziato a utilizzare il router. 2.   Gli Stati membri e le agenzie dell’Unione iniziano ad applicare gli articoli da 25 a 28 e l’, paragrafo 4, a decorrere dalla data fissata conformemente all’, paragrafo 3. 3.   Gli Stati membri e le agenzie dell’Unione iniziano ad applicare l’ a decorrere dalla data fissata conformemente all’, paragrafo 4. 4.   Gli Stati membri e le agenzie dell’Unione iniziano ad applicare l’, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 7, a decorrere dalla data fissata conformemente all’, paragrafo 5.
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Disposizioni transitorie e deroghe (Art. 76 Regolamento (UE) 2024/982) — Testo vigente | Portale Normativo