Art. 13
Principi applicati allo scambio di dati dattiloscopici
In vigore dal 13 mar 2024
Principi applicati allo scambio di dati dattiloscopici
1. Gli Stati membri adottano misure appropriate, compresa la cifratura, per garantire la riservatezza e l’integrità dei dati dattiloscopici trasmessi agli altri Stati membri o a Europol. Europol adotta misure appropriate, compresa la cifratura, per garantire la riservatezza e l’integrità dei dati dattiloscopici trasmessi agli altri Stati membri.
2. Ciascuno Stato membro ed Europol garantiscono che i dati dattiloscopici da essi trasmessi siano di qualità sufficiente per il confronto automatizzato. La Commissione stabilisce tramite atti di esecuzione una norma minima di qualità per consentire il confronto dei dati dattiloscopici.
3. I dati dattiloscopici devono essere digitalizzati e trasmessi agli altri Stati membri o a Europol conformemente alle norme europee o internazionali. La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare le pertinenti norme europee o internazionali applicabili che gli Stati membri ed Europol devono utilizzare per lo scambio di dati dattiloscopici.
4. Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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