Art. 15

Norme sulle domande e sulle risposte concernenti i dati dattiloscopici

In vigore dal 13 mar 2024
Norme sulle domande e sulle risposte concernenti i dati dattiloscopici 1.   Una domanda di consultazione automatizzata comprende soltanto le informazioni seguenti: a) il codice dello Stato membro richiedente; b) la data, l’ora e il numero di riferimento della domanda; c) i numeri di riferimento dei dati dattiloscopici. 2.   Una risposta a una domanda di cui al paragrafo 1 contiene soltanto le informazioni seguenti: a) l’indicazione della presenza di una o più corrispondenze, o della mancanza di corrispondenze; b) la data, l’ora e il numero di riferimento della domanda; c) la data, l’ora e il numero di riferimento della risposta; d) i codici dello Stato membro richiedente e dello Stato membro richiesto; e) i numeri di riferimento dei dati dattiloscopici dello Stato membro richiedente e dello Stato membro richiesto; f) i dati dattiloscopici per i quali è stata riscontrata una corrispondenza. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché le domande di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano coerenti con le notifiche inviate a norma dell’. Tali notifiche figurano nel manuale pratico di cui all’.
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