Art. 15
Norme sulle domande e sulle risposte concernenti i dati dattiloscopici
In vigore dal 13 mar 2024
Norme sulle domande e sulle risposte concernenti i dati dattiloscopici
1. Una domanda di consultazione automatizzata comprende soltanto le informazioni seguenti:
a)
il codice dello Stato membro richiedente;
b)
la data, l’ora e il numero di riferimento della domanda;
c)
i numeri di riferimento dei dati dattiloscopici.
2. Una risposta a una domanda di cui al paragrafo 1 contiene soltanto le informazioni seguenti:
a)
l’indicazione della presenza di una o più corrispondenze, o della mancanza di corrispondenze;
b)
la data, l’ora e il numero di riferimento della domanda;
c)
la data, l’ora e il numero di riferimento della risposta;
d)
i codici dello Stato membro richiedente e dello Stato membro richiesto;
e)
i numeri di riferimento dei dati dattiloscopici dello Stato membro richiedente e dello Stato membro richiesto;
f)
i dati dattiloscopici per i quali è stata riscontrata una corrispondenza.
3. Gli Stati membri provvedono affinché le domande di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano coerenti con le notifiche inviate a norma dell’. Tali notifiche figurano nel manuale pratico di cui all’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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