Art. 16

Consultazione automatizzata di dati di immatricolazione dei veicoli

In vigore dal 13 mar 2024
Consultazione automatizzata di dati di immatricolazione dei veicoli 1.   Ai fini della prevenzione, dell’indagine e dell’accertamento di reati, gli Stati membri consentono ai punti di contatto nazionali di altri Stati membri ed a Europol l’accesso ai seguenti dati nazionali di immatricolazione dei veicoli, per condurre consultazioni automatizzate nel contesto di ciascun singolo caso: a) dati relativi ai proprietari o ai possessori di veicoli; b) dati relativi ai veicoli. 2.   Le consultazioni di cui al paragrafo 1 sono effettuate soltanto con i dati seguenti: a) un numero completo di telaio; b) un numero completo di immatricolazione; o c) se autorizzate dalla legislazione nazionale dello Stato membro richiesto, i dati relativi al proprietario o al possessore del veicolo. 3.   Le ricerche di cui al paragrafo 1 effettuate sulla base dei dati relativi al proprietario o al possessore del veicolo sono effettuate solo in caso di persone indagate o condannate. Ai fini di tali ricerche sono utilizzati tutti i dati identificativi seguenti: a) se il proprietario o il possessore del veicolo è una persona fisica: i) il nome o i nomi della persona fisica; ii) il cognome o i cognomi della persona fisica; e iii) la data di nascita della persona fisica; b) se il proprietario o il possessore del veicolo è una persona giuridica, il nome di tale persona giuridica. 4.   Le consultazioni di cui al paragrafo 1 sono svolte solo nel rispetto del diritto nazionale dello Stato membro richiedente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:982:oj#art-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo