Art. 14
Capacità di consultazione per i dati dattiloscopici
In vigore dal 13 mar 2024
Capacità di consultazione per i dati dattiloscopici
1. Ogni Stato membro provvede affinché le proprie domande di consultazione non eccedano le capacità di consultazione specificate dallo Stato membro richiesto o da Europol, in modo da assicurare la disponibilità del sistema ed evitare di sovraccaricarlo. Allo stesso fine, Europol provvede affinché le proprie domande di consultazione non eccedano le capacità di consultazione specificate dallo Stato membro richiesto
Gli Stati membri informano gli altri Stati membri, la Commissione, eu-Lisa ed Europol in merito alle loro capacità massime di consultazione giornaliere per i dati dattiloscopici identificati e non identificati. Europol informa gli Stati membri, la Commissione, eu-Lisa in merito alle loro capacità massime di consultazione giornaliere per i dati dattiloscopici identificati e non identificati. Gli Stati membri o da Europol possono incrementare tali capacità di consultazione in modo temporaneo o permanente in qualsiasi momento, anche in caso di urgenza. Se uno Stato membro aumenta tali capacità massime di consultazione, comunica agli altri Stati membri, alla Commissione, a eu-LISA e a Europol, le nuove capacità massime di consultazione. Se Europol aumenta tali capacità massime di consultazione, notifica agli altri Stati membri, alla Commissione, a eu-LISA le nuove capacità massime di consultazione
2. La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare il numero massimo di candidati accettati ai fini del confronto per ciascuna trasmissione e la distribuzione tra gli Stati membri delle capacità di consultazione inutilizzate, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
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