Art. 16 · Consultazione automatizzata di dati di immatricolazione dei veicoli

Art. 16

Consultazione automatizzata di dati di immatricolazione dei veicoli

In vigore dal 13 mar 2024
Consultazione automatizzata di dati di immatricolazione dei veicoli 1.   Ai fini della prevenzione, dell’indagine e dell’accertamento di reati, gli Stati membri consentono ai punti di contatto nazionali di altri Stati membri ed a Europol l’accesso ai seguenti dati nazionali di immatricolazione dei veicoli, per condurre consultazioni automatizzate nel contesto di ciascun singolo caso: a) dati relativi ai proprietari o ai possessori di veicoli; b) dati relativi ai veicoli. 2.   Le consultazioni di cui al paragrafo 1 sono effettuate soltanto con i dati seguenti: a) un numero completo di telaio; b) un numero completo di immatricolazione; o c) se autorizzate dalla legislazione nazionale dello Stato membro richiesto, i dati relativi al proprietario o al possessore del veicolo. 3.   Le ricerche di cui al paragrafo 1 effettuate sulla base dei dati relativi al proprietario o al possessore del veicolo sono effettuate solo in caso di persone indagate o condannate. Ai fini di tali ricerche sono utilizzati tutti i dati identificativi seguenti: a) se il proprietario o il possessore del veicolo è una persona fisica: i) il nome o i nomi della persona fisica; ii) il cognome o i cognomi della persona fisica; e iii) la data di nascita della persona fisica; b) se il proprietario o il possessore del veicolo è una persona giuridica, il nome di tale persona giuridica. 4.   Le consultazioni di cui al paragrafo 1 sono svolte solo nel rispetto del diritto nazionale dello Stato membro richiedente.
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