Art. 16
Consultazione automatizzata di dati di immatricolazione dei veicoli
In vigore dal 13 mar 2024
Consultazione automatizzata di dati di immatricolazione dei veicoli
1. Ai fini della prevenzione, dell’indagine e dell’accertamento di reati, gli Stati membri consentono ai punti di contatto nazionali di altri Stati membri ed a Europol l’accesso ai seguenti dati nazionali di immatricolazione dei veicoli, per condurre consultazioni automatizzate nel contesto di ciascun singolo caso:
a)
dati relativi ai proprietari o ai possessori di veicoli;
b)
dati relativi ai veicoli.
2. Le consultazioni di cui al paragrafo 1 sono effettuate soltanto con i dati seguenti:
a)
un numero completo di telaio;
b)
un numero completo di immatricolazione; o
c)
se autorizzate dalla legislazione nazionale dello Stato membro richiesto, i dati relativi al proprietario o al possessore del veicolo.
3. Le ricerche di cui al paragrafo 1 effettuate sulla base dei dati relativi al proprietario o al possessore del veicolo sono effettuate solo in caso di persone indagate o condannate. Ai fini di tali ricerche sono utilizzati tutti i dati identificativi seguenti:
a)
se il proprietario o il possessore del veicolo è una persona fisica:
i)
il nome o i nomi della persona fisica;
ii)
il cognome o i cognomi della persona fisica; e
iii)
la data di nascita della persona fisica;
b)
se il proprietario o il possessore del veicolo è una persona giuridica, il nome di tale persona giuridica.
4. Le consultazioni di cui al paragrafo 1 sono svolte solo nel rispetto del diritto nazionale dello Stato membro richiedente.
Storico versioni
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