Art. 11

Contenuto dell’accordo di partenariato

In vigore dal 24 giu 2021
Contenuto dell’accordo di partenariato 1.   L’accordo di partenariato contiene gli elementi seguenti: a) gli obiettivi strategici selezionati e l’obiettivo specifico del JTF, comprensivi dell’indicazione di quali fondi oggetto dell’accordo di partenariato e programmi perseguiranno tali obiettivi strategici e della relativa giustificazione, tenendo presenti le pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, il piano nazionale integrato per l’energia e il clima, i principi del pilastro europeo dei diritti sociali e, se del caso, le sfide regionali; b) per ciascuno degli obiettivi strategici selezionati e per l’obiettivo specifico del JTF: i) una sintesi delle scelte strategiche e dei principali risultati attesi per ciascuno dei fondi oggetto dell’accordo di partenariato; ii) il coordinamento, la delimitazione e la complementarità tra i fondi e, se del caso, il coordinamento tra i programmi nazionali e regionali; iii) le complementarità e le sinergie tra i fondi oggetto dell’accordo di partenariato, l’AMIF, l’ISF, il BMVI e altri strumenti dell’Unione, compresi i progetti strategici integrati e i progetti strategici per la natura del programma LIFE e, se del caso, i progetti finanziati nell’ambito di Orizzonte Europa; c) la dotazione finanziaria preliminare a carico di ciascuno dei fondi oggetto dell’accordo di partenariato suddivisa per obiettivo strategico a livello nazionale e, se del caso, regionale, rispettando le norme specifiche di ciascun fondo sulla concentrazione tematica e la dotazione finanziaria preliminare per l’obiettivo specifico del JTF, comprese eventuali risorse del FESR e del FSE+ da trasferire al JTF in conformità dell’; d) l’obiettivo preliminare relativo al contributo all’azione per il clima in conformità dell’, paragrafo 2; e) se applicabile, la ripartizione delle risorse finanziarie per categoria di regioni, redatta in conformità dell’, paragrafo 2, e gli importi delle dotazioni di cui si propone il trasferimento a norma degli , compresa una giustificazione di tali trasferimenti; f) per l’assistenza tecnica, la scelta dello Stato membro in relazione alla forma di contributo dell’Unione conformemente all’, paragrafo 3, e, se del caso, la dotazione finanziaria preliminare a carico di ciascuno dei fondi oggetto dell’accordo di partenariato a livello nazionale e la ripartizione delle risorse finanziarie per programma e per categoria di regioni; g) gli importi dеi contributi da versare al programma InvestEU suddivisi per fondo e per categoria di regione, se applicabile; h) l’elenco dei programmi previsti nell’ambito dei fondi oggetto dell’accordo di partenariato con le rispettive dotazioni finanziarie preliminari suddivise per fondo e il corrispondente contributo nazionale per categoria di regione, se applicabile; i) una sintesi delle azioni che lo Stato membro interessato prevede di adottare per rafforzare la propria capacità amministrativa di attuazione dei fondi oggetto dell’accordo di partenariato; j) se del caso, un approccio integrato volto ad affrontare le sfide demografiche o le esigenze specifiche delle regioni e delle aree. Per quanto riguarda l’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg), l’accordo di partenariato contiene solo l’elenco dei programmi previsti. 2.   L’accordo di partenariato può inoltre contenere una sintesi della valutazione del soddisfacimento delle pertinenti condizioni abilitanti di cui all’ e agli allegati III e IV.
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Contenuto dell’accordo di partenariato (Art. 11 Regolamento (UE) 2021/1060) — Testo vigente | Portale Normativo