Art. 15

Condizioni abilitanti

In vigore dal 24 giu 2021
Condizioni abilitanti 1.   Il presente regolamento stabilisce le condizioni abilitanti degli obiettivi specifici. L’allegato III contiene le condizioni abilitanti orizzontali applicabili a tutti gli obiettivi specifici e i criteri necessari per valutarne il soddisfacimento. L’allegato IV contiene le condizioni abilitanti tematiche applicabili al FESR, al FSE+ e al Fondo di coesione e i criteri necessari per valutare se sono soddisfatte. La condizione abilitante concernente gli strumenti e la capacità per un’efficace applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato non è applicabile ai programmi sostenuti dall’AMIF, dall’ISF o dal BMVI. 2.   In fase di elaborazione di un programma o di introduzione di un nuovo obiettivo specifico nel contesto della modifica di un programma, lo Stato membro valuta se sono soddisfatte le condizioni abilitanti collegate all’obiettivo specifico selezionato. Una condizione abilitante è soddisfatta se sono soddisfatti tutti i criteri correlati. Lo Stato membro individua in ciascun programma o nella modifica di un programma le condizioni abilitanti soddisfatte e quelle non soddisfatte e indica la relativa giustificazione, se ritiene soddisfatta una condizione abilitante. 3.   Se una condizione abilitante non è soddisfatta al momento dell’approvazione del programma o della modifica del programma, lo Stato membro informa la Commissione appena ritiene soddisfatta tale condizione indicandone la giustificazione. 4.   Non appena possibile e non oltre tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 3, la Commissione effettua una valutazione e informa lo Stato membro se concorda con lo Stato membro circa il soddisfacimento della condizione abilitante. Se la Commissione non concorda con lo Stato membro circa il soddisfacimento della condizione abilitante, ne informa lo Stato membro indicando la propria valutazione. Se lo Stato membro non condivide la valutazione della Commissione, presenta le sue osservazioni entro 1 mese e la Commissione procede in conformità del primo comma. Se lo Stato membro accetta la valutazione della Commissione, procede in conformità del paragrafo 3. 5.   Fatto salvo l’, le spese relative a operazioni collegate all’obiettivo specifico possono essere inserite nelle domande di pagamento, ma la Commissione non le rimborsa fino a quando non ha informato lo Stato membro del soddisfacimento della condizione abilitante a norma del paragrafo 4, primo comma, del presente articolo. Il primo comma non si applica alle operazioni che contribuiscono al soddisfacimento della corrispondente condizione abilitante. 6.   Lo Stato membro garantisce che le condizioni abilitanti continuino a essere soddisfatte e rispettate durante l’intero periodo di programmazione. Esso informa la Commissione in merito a qualsiasi modifica che incida sul soddisfacimento delle condizioni abilitanti. Se la Commissione ritiene che una condizione abilitante non sia più soddisfatta, ne informa lo Stato membro indicando la propria valutazione. In seguito si applica la procedura di cui al paragrafo 4, secondo e terzo comma. Se la Commissione giunge alla conclusione che la condizione abilitante sia ancora insoddisfatta, fatto salvo l’ e sulla base delle osservazioni dello Stato membro, le spese relative all’obiettivo specifico interessato possono essere inserite nelle domande di pagamento, ma la Commissione non le rimborsa fino a quando non ha informato lo Stato membro del soddisfacimento della condizione abilitante a norma del paragrafo 4, primo comma, del presente articolo. 7.   L’allegato IV non si applica alle priorità sostenute dal JTF o a qualsiasi delle risorse del FESR e del FSE+ trasferite al JTF in conformità dell’.
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Condizioni abilitanti (Art. 15 Regolamento (UE) 2021/1060) — Testo vigente | Portale Normativo