Art. 14

Uso del FESR, del FSE+, del Fondo di coesione e del FEAMPA attuati tramite il programma InvestEU

In vigore dal 24 giu 2021
Uso del FESR, del FSE+, del Fondo di coesione e del FEAMPA attuati tramite il programma InvestEU 1.   Nell’accordo di partenariato gli Stati membri possono assegnare un importo che va fino al 2 % della dotazione nazionale iniziale rispettivamente per il FESR, il FSE+, il Fondo di coesione e il FEAMPA, che deve essere versato a titolo di contributo al programma InvestEU e attuato tramite la garanzia dell’UE e il polo di consulenza InvestEU in conformità dell’ del regolamento InvestEU. Con l’accordo dell’autorità di gestione interessata, gli Stati membri possono assegnare un ulteriore importo che va fino al 3 % della dotazione nazionale iniziale di ciascuno di tali fondi dopo il 1o gennaio 2023 mediante una o più richieste di modifica del programma. Detti importi contribuiscono al conseguimento degli obiettivi strategici selezionati nell’accordo di partenariato o nel programma e sostengono gli investimenti essenzialmente nella categoria delle regioni contribuenti. Tali contributi sono attuati in conformità delle norme stabilite nel regolamento InvestEU e non costituiscono trasferimenti di risorse ai sensi dell’. 2.   Gli Stati membri stabiliscono l’importo totale versato a titolo di contributo per ogni anno, suddiviso per fondo e per categoria di regione, se applicabile. Per l’accordo di partenariato possono essere assegnate risorse inerenti all’anno civile in corso e a quelli futuri. Se uno Stato membro richiede una modifica di un programma possono essere assegnate solo risorse di anni civili futuri. 3.   Gli importi di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono impiegati per creare la dotazione della parte della garanzia dell’UE che si riferisce al comparto dello Stato membro e per il polo di consulenza InvestEU, una volta concluso l’accordo di contributo in conformità dell’, paragrafo 3, del regolamento InvestEU. Gli impegni di bilancio dell’Unione per ciascun accordo di contributo possono essere assunti dalla Commissione in frazioni annue nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027. 4.   Fatto salvo l’ del regolamento finanziario, se entro i quattro mesi successivi alla data della decisione della Commissione che adotta l’accordo di partenariato non è stato concluso un accordo di contributo in conformità dell’, paragrafo 2, del regolamento InvestEU per l’importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo assegnato nell’accordo di partenariato, l’importo corrispondente è assegnato a uno o più programmi nell’ambito del fondo contribuente o della categoria di regioni, se del caso su richiesta dello Stato membro. L’accordo di contributo per gli importi di cui al paragrafo 1, assegnato nella richiesta di modifica del programma, è concluso simultaneamente all’adozione della decisione di modifica del programma. 5.   Se entro nove mesi dalla conclusione dell’accordo di contributo non è stato concluso un accordo di garanzia, in conformità dell’, paragrafo 4, del regolamento InvestEU, l’accordo di contributo è risolto o prorogato di comune accordo. Laddove la partecipazione di uno Stato membro al Fondo InvestEU sia interrotta, gli importi in questione versati nel fondo comune di copertura a titolo di copertura sono recuperati sotto forma di entrate con destinazione specifica interne ai sensi dell’, paragrafo 5, del regolamento finanziario. Lo Stato membro interessato presenta una richiesta relativa a una o più modifiche del programma per utilizzare gli importi recuperati e gli importi assegnati agli anni civili futuri in conformità del paragrafo 2 del presente articolo. La risoluzione o la modifica dell’accordo di contributo è conclusa contestualmente all’adozione delle decisioni che modificano il programma o i programmi in questione. 6.   Se entro quattro anni dalla sua conclusione, un accordo di garanzia, in conformità dell’, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento InvestEU, non è stato attuato completamente, l’accordo di contributo è modificato. Lo Stato membro può chiedere che gli importi versati a titolo di contributo alla garanzia dell’UE ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo e impegnati nell’accordo di garanzia, ma non riservati a copertura di prestiti, investimenti azionari o altri strumenti di rischio sottostanti siano trattati come indicato nel paragrafo 5 del presente articolo. 7.   Le risorse generate dagli importi dei contributi alla garanzia dell’UE o ad essi imputabili sono messe a disposizione dello Stato membro in conformità dell’, paragrafo 5, lettera a), del regolamento InvestEU e impiegate a fini di sostegno a titolo dello stesso obiettivo od obiettivi sotto forma di strumenti finanziari o garanzie di bilancio. 8.   Per gli importi da riutilizzare in un programma in conformità dei paragrafi 4, 5 e 6 del presente articolo, il termine per il disimpegno definito all’, paragrafo 1, decorre dall’anno in cui vengono assunti i corrispettivi impegni di bilancio.
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