Art. 16

Quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione

In vigore dal 24 giu 2021
Quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione 1.   Ciascuno Stato membro istituisce un quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione che prevede la sorveglianza, la rendicontazione e la valutazione della performance di un programma durante la sua attuazione e contribuisce a misurare la performance generale dei fondi. Il quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione consta di: a) indicatori di output e di risultato collegati a obiettivi specifici stabiliti nei regolamenti specifici relativi ai fondi selezionati per il programma; b) target intermedi da conseguire entro la fine dell’anno 2024 per gli indicatori di output; e c) target finali da conseguire entro la fine dell’anno 2029 per gli indicatori di output e di risultato. 2.   I target intermedi e i target finali sono stabiliti in relazione a ciascun obiettivo specifico nell’ambito di un programma, eccettuati l’assistenza tecnica e l’obiettivo specifico volto a contrastare la deprivazione materiale di cui all’, paragrafo 1, lettera m), del regolamento FSE+. 3.   I target intermedi e i target finali permettono alla Commissione e agli Stati membri di misurare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi specifici. Essi rispondono alle prescrizioni dell’, paragrafo 3, del regolamento finanziario.
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Quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione (Art. 16 Regolamento (UE) 2021/1060) — Testo vigente | Portale Normativo