Art. 17
Metodologia per istituire il quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione
In vigore dal 24 giu 2021
Metodologia per istituire il quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione
1. La metodologia per istituire il quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione comprende:
a)
i criteri applicati dagli Stati membri per selezionare gli indicatori;
b)
i dati o gli elementi di prova utilizzati, il sistema di garanzia di qualità dei dati e il metodo di calcolo;
c)
i fattori che possono influire sul conseguimento dei target intermedi e dei target finali e come sono stati tenuti presenti.
2. Su richiesta, lo Stato membro mette a disposizione della Commissione la metodologia per istituire il quadro di riferimento dell’efficacia.
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