Art. 18

Riesame intermedio e importo di flessibilità

In vigore dal 24 giu 2021
Riesame intermedio e importo di flessibilità 1.   Per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+, dal Fondo di coesione e dal JTF, lo Stato membro rivede ciascun programma tenendo presenti gli elementi seguenti: a) le nuove sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate nel 2024; b) i progressi compiuti nell’attuazione del piano nazionale integrato per l’energia e il clima, se del caso; c) i progressi compiuti nell’attuazione dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali; d) la situazione socioeconomica dello Stato membro interessato o della regione interessata, con particolare riguardo alle esigenze territoriali e tenendo conto di eventuali sviluppi negativi di grande rilievo sul piano finanziario, economico o sociale; e) i principali risultati delle valutazioni pertinenti; f) i progressi compiuti verso il conseguimento dei target intermedi, tenendo conto delle considerevoli difficoltà riscontrate nell’attuazione del programma; g) per i programmi sostenuti dal JTF, la valutazione effettuata dalla Commissione a norma dell’, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1999. 2.   Entro il 31 marzo 2025 lo Stato membro presenta alla Commissione, per ciascun programma, una valutazione relativa ai risultati del riesame intermedio, compresa una proposta riguardante l’assegnazione definitiva dell’importo di flessibilità di cui all’, paragrafo 1, secondo comma. 3.   Se ritenuto necessario in seguito al riesame intermedio del programma, o nel caso in cui siano state individuate nuove sfide in conformità del paragrafo 1, lettera a), lo Stato membro presenta alla Commissione la valutazione di cui al paragrafo 2 unitamente al programma modificato. Le revisioni comprendono: a) le dotazioni di risorse finanziarie per priorità; b) i target finali riveduti o nuovi; c) gli importi dei contributi da versare al programma InvestEU suddivisi per fondo e categoria di regioni, se applicabile. La Commissione approva il programma riveduto conformemente all’, compresa l’assegnazione definitiva dell’importo di flessibilità. 4.   Se, in seguito al riesame intermedio, lo Stato membro ritiene che il programma non debba essere modificato, la Commissione: a) adotta, entro tre mesi dalla presentazione della valutazione di cui al paragrafo 2, una decisione in cui conferma l’assegnazione definitiva dell’importo di flessibilità; o b) chiede allo Stato membro, entro due mesi dalla presentazione della valutazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, di presentare un programma modificato in conformità dell’. 5.   Fino all’adozione della decisione della Commissione in cui si conferma l’assegnazione definitiva dell’importo di flessibilità, tale importo non è disponibile per la selezione delle operazioni. 6.   Entro la fine del 2026 la Commissione elabora una relazione sui risultati del riesame intermedio e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.
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Riesame intermedio e importo di flessibilità (Art. 18 Regolamento (UE) 2021/1060) — Testo vigente | Portale Normativo