Art. 19
Misure per collegare l’efficacia dei fondi a una sana governance economica
In vigore dal 24 giu 2021
Misure per collegare l’efficacia dei fondi a una sana governance economica
1. La Commissione può chiedere a uno Stato membro di rivedere i programmi pertinenti e proporre modifiche degli stessi, qualora ciò sia necessario a sostegno dell’attuazione delle pertinenti raccomandazioni del Consiglio.
Tale richiesta può essere presentata per le finalità seguenti:
a)
sostenere l’attuazione di una pertinente raccomandazione specifica per paese adottata a norma dell’articolo 121, paragrafo 2, TFUE e di una pertinente raccomandazione del Consiglio adottata a norma dell’articolo 148, paragrafo 4, TFUE e destinata allo Stato membro interessato;
b)
sostenere l’attuazione di pertinenti raccomandazioni del Consiglio destinate allo Stato membro interessato e adottate a norma dell’, paragrafo 2, o dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (41), purché tali modifiche siano ritenute necessarie per contribuire a correggere gli squilibri macroeconomici.
2. Una richiesta della Commissione a uno Stato membro a norma del paragrafo 1 è motivata in riferimento all’esigenza di sostenere l’attuazione delle pertinenti raccomandazioni e indica i programmi o le priorità che essa ritiene interessati e la natura delle modifiche previste. Tale richiesta è formulata non prima del 2023 o dopo il 2026 e non riguarda gli stessi programmi in due anni consecutivi.
3. Lo Stato membro trasmette la propria risposta alla richiesta di cui al paragrafo 1 entro due mesi dal ricevimento, esponendo le modifiche che considera necessarie nei programmi pertinenti, i motivi delle modifiche, indicando i programmi interessati e la natura delle modifiche proposte e gli effetti previsti sull’attuazione delle raccomandazioni e sull’attuazione dei fondi. Se necessario, la Commissione formula osservazioni entro 1 mese dal ricevimento di tale risposta.
4. Lo Stato membro presenta una proposta di modifica dei programmi pertinenti entro due mesi dalla data di presentazione della risposta di cui al paragrafo 3.
5. Se la Commissione non ha presentato osservazioni o se essa ritiene che le osservazioni formulate siano state debitamente recepite, adotta una decisione di approvazione delle modifiche ai pertinenti programmi entro quattro mesi dopo la sua presentazione agli Stati membri.
6. Se lo Stato membro omette di adottare un’azione efficace in risposta a una richiesta formulata a norma del paragrafo 1 entro i termini di cui ai paragrafi 3 e 4, la Commissione può, entro tre mesi dalla presentazione delle sue osservazioni ai sensi del paragrafo 3 o successivamente alla presentazione della proposta dello Stato membro di cui al paragrafo 4, proporre al Consiglio di sospendere parzialmente o totalmente i pagamenti relativi ai programmi o alle priorità in questione. Nella sua proposta la Commissione indica i motivi per cui è giunta alla conclusione che lo Stato membro ha omesso di adottare un’azione efficace. Nel formulare la sua proposta la Commissione tiene conto di tutte le informazioni pertinenti e prende in debita considerazione ogni elemento emerso o parere espresso nell’ambito del dialogo strutturato di cui al paragrafo 14.
Il Consiglio decide in merito a tale proposta mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione si applica soltanto alle domande di pagamento presentate successivamente alla data della sua adozione.
7. La Commissione presenta al Consiglio una proposta di sospendere totalmente o parzialmente i pagamenti relativi a uno o più programmi di uno Stato membro qualora il Consiglio decida a norma dell’articolo 126, paragrafo 8, o dell’articolo 126, paragrafo 11, TFUE che lo Stato membro interessato non ha adottato azioni efficaci per correggere il suo disavanzo eccessivo, a meno che non abbia constatato l’esistenza di una grave recessione economica nella zona euro o nell’intera Unione ai sensi dell’, paragrafo 5, e dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio (42).
8. La Commissione può presentare al Consiglio una proposta di sospendere totalmente o parzialmente i pagamenti relativi a uno o più programmi di uno Stato membro nei casi seguenti:
a)
se il Consiglio adotta due raccomandazioni successive nella stessa procedura per gli squilibri eccessivi, a norma dell’, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, motivate dal fatto che uno Stato membro ha presentato un piano d’azione correttivo insufficiente;
b)
se il Consiglio adotta due decisioni successive nella stessa procedura per gli squilibri eccessivi, a norma dell’, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1176/2011, con cui accerta l’inadempimento dello Stato membro per non aver adottato l’azione correttiva raccomandata;
c)
se la Commissione conclude che lo Stato membro non ha adottato misure di cui al regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio (43) e, di conseguenza, decide di non autorizzare l’erogazione del sostegno finanziario concesso a tale Stato membro;
d)
se il Consiglio decide che uno Stato membro non adempie al programma di aggiustamento macroeconomico di cui all’ del regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (44) o alle misure richieste da una decisione del Consiglio adottata a norma dell’articolo 136, paragrafo 1, TFUE.
9. Si riserva la priorità alla sospensione degli impegni. I pagamenti sono sospesi solo qualora si richieda un intervento immediato e in caso di grave inadempienza. La sospensione dei pagamenti si applica alle domande di pagamento presentate per i programmi interessati dopo la data della decisione di sospensione.
10. Una proposta di decisione di sospensione degli impegni presentata dalla Commissione si ritiene adottata dal Consiglio a meno che esso non decida, tramite un atto di esecuzione, di respingere la proposta a maggioranza qualificata entro 1 mese della presentazione della proposta della Commissione.
La sospensione degli impegni si applica agli impegni a carico dei fondi a favore dello Stato membro interessato a partire dal 1o gennaio dell’anno successivo all’adozione della decisione di sospensione.
Il Consiglio adotta una decisione, tramite un atto di esecuzione, su una proposta della Commissione di cui ai paragrafi 7 e 8 riguardo alla sospensione dei pagamenti.
11. L’ambito e il livello della sospensione degli impegni o dei pagamenti da imporre sono proporzionati, rispettano la parità di trattamento tra Stati membri e tengono conto della situazione socioeconomica dello Stato membro interessato, in particolare del livello di disoccupazione, povertà o esclusione sociale nello Stato membro interessato rispetto alla media dell’Unione e dell’impatto della sospensione sull’economia dello Stato membro interessato. L’impatto della sospensione sui programmi di importanza critica per contrastare condizioni difficili di natura economica o sociale rappresenta un fattore specifico da considerare.
12. La sospensione degli impegni è soggetta a un massimale pari al 25 % degli impegni per l’anno civile successivo per i fondi, o allo 0,25 % del PIL nominale se inferiore, in ciascuno dei casi seguenti:
a)
nel primo caso di inadempienza riguardante una procedura per disavanzi eccessivi di cui al paragrafo 7;
b)
nel primo caso di inadempienza riguardante un piano d’azione correttivo in una procedura per gli squilibri eccessivi di cui al paragrafo 8, lettera a);
c)
in caso di inadempienza dell’azione correttiva raccomandata in seguito a una procedura per gli squilibri eccessivi di cui al paragrafo 8, lettera b);
d)
nel primo caso di inadempienza di cui al paragrafo 8, lettere c) e d).
In caso di inadempienza persistente, la sospensione degli impegni può superare le percentuali massimali indicate al primo comma.
13. Dietro proposta della Commissione il Consiglio revoca la sospensione degli impegni nei casi seguenti:
a)
se la procedura per i disavanzi eccessivi è sospesa a norma dell’ del regolamento (CE) n. 1467/97 o il Consiglio ha deciso, a norma dell’articolo 126, paragrafo 12, TFUE, di abrogare la decisione riguardante l’esistenza di un disavanzo eccessivo;
b)
se il Consiglio ha approvato il piano d’azione correttivo presentato dallo Stato membro interessato a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1176/2011 o la procedura per gli squilibri eccessivi è sospesa a norma dell’, paragrafo 5, di tale regolamento o il Consiglio ha chiuso la procedura per gli squilibri eccessivi a norma dell’ di tale regolamento;
c)
se la Commissione ha concluso che lo Stato membro interessato ha adottato le misure opportune di cui al regolamento (CE) n. 332/2002;
d)
se la Commissione ha concluso che lo Stato membro interessato ha adottato le misure opportune per attuare il programma di aggiustamento macroeconomico di cui all’ del regolamento (UE) n. 472/2013 o le misure richieste con decisione del Consiglio adottata a norma dell’articolo 136, paragrafo 1, TFUE.
In seguito alla revoca, da parte del Consiglio, della sospensione degli impegni, la Commissione iscrive nuovamente in bilancio gli impegni sospesi a norma dell’ del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093.
Gli impegni sospesi non possono essere iscritti nuovamente in bilancio per anni successivi al 2027.
Il termine per il disimpegno dell’importo iscritto nuovamente in bilancio a norma dell’ decorre dall’anno in cui l’impegno sospeso è stato iscritto nuovamente in bilancio.
Una decisione di revoca della sospensione dei pagamenti è adottata dal Consiglio su proposta della Commissione se sono soddisfatte le condizioni applicabili di cui al primo comma. Una proposta di decisione di revoca della sospensione degli impegni presentata dalla Commissione si ritiene adottata dal Consiglio a meno che esso non decida, tramite un atto di esecuzione, di respingere la proposta a maggioranza qualificata entro 1 mese dalla presentazione della proposta della Commissione.
14. La Commissione informa il Parlamento europeo in merito all’attuazione del presente articolo. In particolare, ove per uno Stato membro risulti soddisfatta una delle condizioni di cui al paragrafo 6, 7 o 8, la Commissione informa immediatamente il Parlamento europeo e trasmette informazioni dettagliate sui fondi e sui programmi che potrebbero formare oggetto di sospensione.
Il Parlamento europeo può invitare la Commissione a un dialogo strutturato sull’applicazione del presente articolo, alla luce della trasmissione delle informazioni a norma del primo comma.
La Commissione trasmette la proposta di sospensione o la proposta di revoca della sospensione al Parlamento europeo e al Consiglio senza indugio dopo la sua adozione. Il Parlamento europeo può invitare la Commissione a spiegare le motivazioni della sua proposta.
15. Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione procede a un riesame dell’applicazione del presente articolo. A tal fine la Commissione elabora una relazione che trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata se del caso di una proposta legislativa.
16. Qualora si verifichino importanti cambiamenti nella situazione socioeconomica dell’Unione, la Commissione può presentare una proposta di riesame dell’applicazione del presente articolo, oppure il Parlamento europeo o il Consiglio, agendo a norma dell’articolo 225 o dell’articolo 241 TFUE rispettivamente, possono chiedere alla Commissione di presentare tale proposta.
17. Il presente articolo non si applica al FSE+, all’AMIF, all’ISF, al BMVI o ai programmi Interreg.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2021:1060:oj#art-19