Art. 33

Gruppi di azione locale

In vigore dal 24 giu 2021
Gruppi di azione locale 1.   I gruppi di azione locale elaborano ed attuano le strategie di cui all’, paragrafo 2, lettera c). 2.   Le autorità di gestione provvedono affinché i gruppi di azione locale siano inclusivi e scelgano al loro interno un partner capofila per le questioni amministrative e finanziarie, oppure si riuniscano in una struttura comune legalmente costituita. 3.   I gruppi di azione locale svolgono in esclusiva i compiti seguenti: a) sviluppare la capacità degli operatori locali di elaborare e attuare operazioni; b) redigere una procedura e criteri di selezione non discriminatori e trasparenti, che evitino conflitti di interessi e garantiscano che nessun singolo gruppo di interesse controlli le decisioni in materia di selezione; c) preparare e pubblicare gli inviti a presentare proposte; d) selezionare le operazioni e fissare l’importo del sostegno e presentare le proposte all’organismo responsabile della verifica finale dell’ammissibilità prima dell’approvazione; e) sorvegliare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi della strategia; f) valutare l’attuazione della strategia. 4.   Qualora gruppi di azione locale svolgano compiti non contemplati dal paragrafo 3 che rientrano nella responsabilità dell’autorità di gestione, o dell’organismo pagatore laddove il FEASR sia selezionato come fondo capofila, tali gruppi di azione locale sono designati dall’autorità di gestione come organismi intermedi conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo. 5.   Il gruppo di azione locale può essere un beneficiario e può attuare operazioni in conformità della strategia, a condizione che il gruppo di azione locale garantisca che sia rispettato il principio della separazione delle funzioni.
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Gruppi di azione locale (Art. 33 Regolamento (UE) 2021/1060) — Testo vigente | Portale Normativo