Art. 35

Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

In vigore dal 24 giu 2021
Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione 1.   Su iniziativa della Commissione i fondi possono sostenere le azioni preparatorie, di sorveglianza, di controllo, di audit, di valutazione, di comunicazione anche istituzionale delle priorità politiche dell’Unione, di visibilità e tutte le azioni amministrative e di assistenza tecnica necessarie per l’attuazione del presente regolamento e, ove opportuno, con paesi terzi. 2.   Le azioni di cui al paragrafo 1 possono comprendere in particolare: a) assistenza alla preparazione e alla valutazione dei progetti; b) sostegno al rafforzamento istituzionale e allo sviluppo di capacità amministrative per la gestione efficace dei fondi; c) studi legati alle relazioni della Commissione sui fondi e alla relazione sulla coesione; d) misure connesse all’analisi, alla gestione, alla sorveglianza, allo scambio di informazioni e all’esecuzione dei fondi, nonché misure relative all’attuazione dei sistemi di controllo e all’assistenza tecnica e amministrativa; e) valutazioni, relazioni di esperti, statistiche e studi, compresi quelli di natura generale, sul funzionamento attuale e futuro dei fondi; f) azioni di diffusione delle informazioni, di sostegno alla creazione di reti ove opportuno, di svolgimento di attività di comunicazione con particolare attenzione ai risultati e al valore aggiunto del sostegno dei fondi, azioni di sensibilizzazione e azioni destinate a promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze, anche con paesi terzi; g) installazione, funzionamento e interconnessione di sistemi informatici per la gestione, il monitoraggio, l’audit, il controllo e la valutazione; h) azioni tese a migliorare i metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle prassi di valutazione; i) azioni relative allo svolgimento di audit; j) rafforzamento della capacità nazionale e regionale inerente alla pianificazione degli investimenti, alle esigenze di finanziamento, alla preparazione, progettazione e attuazione di strumenti finanziari, piani di azione comuni e grandi progetti; k) divulgazione delle buone pratiche al fine di assistere gli Stati membri a rafforzare la capacità dei partner pertinenti di cui all’, paragrafo 1, e le loro organizzazioni ombrello. 3.   La Commissione dedica almeno il 15 % delle risorse per l’assistenza tecnica su iniziativa della Commissione all’ottenimento di una maggiore efficienza nella comunicazione al pubblico e di più forti sinergie tra le attività di comunicazione svolte su iniziativa della Commissione, ampliando la base di conoscenze sui risultati ottenuti, in particolare attraverso una raccolta e una diffusione dei dati più efficaci, valutazioni e relazioni, e soprattutto evidenziando il contributo dei fondi nel migliorare le condizioni di vita dei cittadini, come pure aumentando la visibilità del sostegno dei fondi e sensibilizzando in merito ai risultati e al valore aggiunto di tale sostegno. Le misure di informazione, comunicazione e visibilità relative ai risultati e al valore aggiunto del sostegno dei fondi, con particolare attenzione alle operazioni, sono portate avanti dopo la chiusura dei programmi, se del caso. Tali misure contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi generali del presente regolamento. 4.   Le azioni di cui al paragrafo 1 possono riguardare i periodi di programmazione precedenti e successivi. 5.   La Commissione stabilisce i propri piani quando è previsto un contributo dei fondi in conformità dell’ del regolamento finanziario. 6.   A seconda della finalità, le azioni di cui al presente articolo possono essere finanziate a titolo di spese operative o amministrative. 7.   In conformità dell’articolo 193, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento finanziario, in casi debitamente giustificati specificati nella decisione di finanziamento e per un periodo di tempo limitato, le azioni di assistenza tecnica su iniziativa della Commissione sovvenzionate nell’ambito del presente regolamento in regime di gestione diretta e i costi sottostanti possono essere considerati ammissibili a decorrere dal 1o gennaio 2021, anche se tali azioni sono state realizzate e i costi sono stati sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione.
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