Art. 110

Risorse per gli obiettivi «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» e «Cooperazione territoriale europea» (Interreg)

In vigore dal 24 giu 2021
Risorse per gli obiettivi «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» e «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) 1.   Le risorse destinate all’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» nell’ambito del QFP ammontano al 97,6 % delle risorse globali (ossia, in totale, 329 684 776 621 EUR) e sono assegnate nel modo seguente: a) il 61,3 % (ossia, in totale, 202 226 984 629 EUR) è destinato alle regioni meno sviluppate; b) il 14,5 % (ossia, in totale, 47 771 802 082 EUR) è destinato alle regioni in transizione; c) l’8,3 % (ossia, in totale, 27 202 682 372 EUR) è destinato alle regioni più sviluppate; d) il 12,9 % (ossia, in totale, 42 555 570 217 EUR) è destinato agli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione; e) lo 0,6 % (ossia, in totale, 1 927 737 321 EUR) è destinato a finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 349 TFUE e le regioni di livello NUTS 2 che rispondono ai criteri di cui all’ del protocollo n. 6 dell’atto di adesione del 1994; f) lo 0,2 % (ossia, in totale, 500 000 000 EUR) è destinato agli investimenti in materia di innovazione interregionale; g) il 2,3 % (ossia, in totale, 7 500 000 000 EUR) è destinato al Fondo per una transizione giusta. 2.   L’importo delle risorse disponibili per il FSE+ a titolo dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» ammonta a 87 319 331 844 EUR. L’importo dei finanziamenti supplementari per le regioni di cui al paragrafo 1, lettera e), assegnato al FSE+ ammonta a 472 980 447 EUR. 3.   L’importo del sostegno del Fondo di coesione da trasferire all’MCE ammonta a 10 000 000 000 EUR. Esso è erogato per progetti relativi a infrastrutture di trasporto, tenendo conto delle esigenze di investimenti in infrastrutture degli Stati membri e delle regioni, mediante la pubblicazione di bandi specifici in conformità del regolamento MCE esclusivamente negli Stati membri ammissibili ai finanziamenti del Fondo di coesione. La Commissione adotta mediante un atto di esecuzione una decisione che stabilisce l’importo da trasferire dalla dotazione del Fondo di coesione di ciascuno Stato membro all’MCE, determinato su base proporzionale per l’intero periodo. La dotazione del Fondo di coesione di ciascuno Stato membro è ridotta di conseguenza. Gli stanziamenti annuali corrispondenti al sostegno del Fondo di coesione di cui al primo comma sono iscritti nelle pertinenti linee di bilancio dell’MCE a partire dall’esercizio di bilancio 2021. Il 30 % delle risorse trasferite all’MCE immediatamente dopo il trasferimento sono messe a disposizione di tutti gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione per finanziare progetti riguardanti infrastrutture di trasporto ai sensi del regolamento MCE. Ai bandi specifici di cui al primo comma si applicano le norme applicabili al settore dei trasporti conformemente al regolamento MCE. Fino al 31 dicembre 2023, la selezione dei progetti ammissibili al finanziamento rispetta le dotazioni nazionali nell’ambito del Fondo di coesione nella misura del 70 % delle risorse trasferite all’MCE. Dal 1o gennaio 2024 le risorse trasferite all’MCE che non sono state impegnate per un progetto riguardante infrastrutture di trasporto sono messe a disposizione di tutti gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione, per finanziare progetti riguardanti infrastrutture di trasporto ai sensi del regolamento MCE. Al fine di sostenere gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione con difficoltà nella concezione di progetti che presentino una maturità o una qualità sufficienti, o entrambi, nonché un valore aggiunto sufficiente per l’Unione, è riservata particolare attenzione alle azioni di sostegno al programma intese a rafforzare la capacità istituzionale e l’efficienza delle amministrazioni e dei servizi pubblici in relazione allo sviluppo e all’attuazione dei progetti elencati nel regolamento MCE. La Commissione fa tutto il possibile per consentire agli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione di raggiungere, entro la fine del periodo 2021-2027, il massimo assorbimento possibile dell’importo trasferito all’MCE, anche attraverso l’organizzazione di bandi aggiuntivi. Particolare attenzione e sostegno ai sensi dell’ottavo e del nono comma sono prestati agli Stati membri il cui RNL pro capite, misurato in SpA per il periodo 2015-2017, è inferiore al 60 % dell’RNL medio pro capite dell’UE-27. Agli Stati membri il cui RNL pro capite, misurato in SpA per il periodo 2015-2017, è inferiore al 60 % dell’RNL medio pro capite dell’UE-27 è garantito, fino al 31 dicembre 2024, il 70 % del 70 % dell’importo da essi trasferito all’MCE. 4.   Un importo pari a 400 000 000 EUR delle risorse destinate all’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» è assegnato all’Iniziativa urbana europea attuata dalla Commissione in regime di gestione diretta o indiretta. 5.   Un importo pari a 175 000 000 EUR delle risorse del FSE+ destinate all’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» è assegnato alla cooperazione transnazionale a sostegno di soluzioni innovative in regime di gestione diretta o indiretta. 6.   L’importo di cui al paragrafo 1, lettera f), è stanziato dalle risorse del FESR nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» a favore di investimenti in materia di innovazione interregionale in regime di gestione diretta o indiretta. 7.   Le risorse per l’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) ammontano al 2,4 % delle risorse globali disponibili per gli impegni di bilancio a titolo dei fondi per il periodo 2021-2027 (ossia, in totale, 8 050 000 000 EUR). 8.   L’importo di cui all’, paragrafo 1, secondo comma, fa parte delle risorse destinate all’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita».
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