Art. 108

Copertura geografica del sostegno nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita»

In vigore dal 24 giu 2021
Copertura geografica del sostegno nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» 1.   Il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione sostengono l’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» in tutte le regioni corrispondenti al livello 2 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica («regioni di livello NUTS 2») , istituita dal regolamento (CE) n. 1059/2003, modificato dal regolamento (UE) 2016/2066. 2.   Le risorse del FESR e del FSE+ per l’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» sono ripartite fra le seguenti tre categorie di regioni di livello NUTS 2: a) regioni meno sviluppate, il cui PIL pro capite è inferiore al 75 % della media del PIL pro capite dell’UE-27 («regioni meno sviluppate») ; b) regioni in transizione, il cui PIL pro capite è compreso tra il 75 % e il 100 % della media del PIL pro capite dell’UE-27 («regioni in transizione»); c) regioni più sviluppate, il cui PIL pro capite è superiore al 100 % della media del PIL pro capite dell’UE-27 («regioni più sviluppate»). La classificazione delle regioni in una delle tre categorie di regioni è determinata in base al rapporto tra il PIL pro capite di ciascuna regione, misurato in standard di potere di acquisto («SpA») e calcolato in base ai dati dell’Unione per il periodo 2015-2017, e il PIL medio pro capite dell’UE-27 per lo stesso periodo di riferimento. 3.   Il Fondo di coesione sostiene gli Stati membri il cui reddito nazionale lordo (RNL) pro capite, misurato in SpA e calcolato in base ai dati dell’Unione per il periodo 2015-2017, è inferiore al 90 % dell’RNL medio pro capite dell’UE-27 per lo stesso periodo di riferimento. 4.   La Commissione adotta mediante atto di esecuzione una decisione che stabilisce l’elenco delle regioni che soddisfano i criteri di una delle tre categorie di regioni e degli Stati membri che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 3. Tale elenco è valido dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2027.
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Copertura geografica del sostegno nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» (Art. 108 Regolamento (UE) 2021/1060) — Testo vigente | Portale Normativo