Art. 106
Eccezioni alle regole di disimpegno
In vigore dal 24 giu 2021
Eccezioni alle regole di disimpegno
1. L’importo interessato dal disimpegno è ridotto degli importi equivalenti alla parte dell’impegno di bilancio per la quale:
a)
le operazioni sono sospese in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo; o
b)
non è stato possibile presentare una domanda di pagamento per cause di forza maggiore che incidono gravemente sull’attuazione dell’intero programma o di parte dello stesso.
Le autorità nazionali che invocano circostanze di forza maggiore ne dimostrano le conseguenze dirette sull’attuazione dell’intero programma o di parte dello stesso.
2. Entro il 31 gennaio lo Stato membro invia alla Commissione informazioni in merito alle eccezioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), per l’importo che era da dichiarare entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
Storico versioni
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