Art. 104

Rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione

In vigore dal 24 giu 2021
Rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione 1.   La Commissione apporta rettifiche finanziarie riducendo il sostegno dei fondi a un programma, se essa conclude che: a) esiste una carenza grave che ha messo a rischio il sostegno dei fondi già versato al programma; b) le spese figuranti nei conti accettati sono irregolari e non sono state individuate e segnalate dallo Stato membro; c) lo Stato membro non ha ottemperato ai propri obblighi a norma dell’ prima dell’avvio della procedura di rettifica finanziaria da parte della Commissione. Nell’applicare le rettifiche finanziarie a tasso forfettario o estrapolate la Commissione agisce in conformità dell’allegato XXV. 2.   Prima di decidere in merito a una rettifica finanziaria, la Commissione informa lo Stato membro delle proprie conclusioni e gli dà la possibilità di presentare, entro due mesi, osservazioni e di dimostrare che la portata reale dell’irregolarità è inferiore alla valutazione della Commissione. Il termine può essere prorogato se convenuto di comune accordo. 3.   Se lo Stato membro non accetta le conclusioni della Commissione, è da questa convocato per un’audizione, in modo che la Commissione abbia a disposizione tutte le informazioni e osservazioni pertinenti per poter trarre conclusioni in merito all’applicazione della rettifica finanziaria. 4.   La Commissione decide in merito a una rettifica finanziaria tenendo conto della portata, della frequenza e delle implicazioni finanziarie delle irregolarità o carenze gravi mediante un atto di esecuzione entro dieci mesi dalla data dell’audizione o della presentazione di informazioni aggiuntive, secondo la richiesta della Commissione. Per decidere in merito a una rettifica finanziaria la Commissione tiene presenti tutte le informazioni e osservazioni presentate. Se uno Stato membro accetta la rettifica finanziaria per i casi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e c), prima dell’adozione della decisione di cui al presente paragrafo, primo comma, esso può reimpiegare gli importi in questione. Tale possibilità non si applica nel caso di una rettifica finanziaria ai sensi del paragrafo 1, primo comma, lettera b). 5.   Le norme specifiche del FEAMPA possono stabilire motivi specifici per le rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione in relazione al mancato rispetto delle norme applicabili nella politica comune della pesca. 6.   Le norme specifiche del JTF possono stabilire motivi specifici per le rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione in relazione al mancato conseguimento dei target finali definiti per il JTF.
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Rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione (Art. 104 Regolamento (UE) 2021/1060) — Testo vigente | Portale Normativo