Art. 103
Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri
In vigore dal 24 giu 2021
Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri
1. Gli Stati membri proteggono il bilancio dell’Unione e applicano rettifiche finanziarie sopprimendo totalmente o parzialmente il sostegno dei fondi a un’operazione o a un programma se le spese dichiarate alla Commissione risultano irregolari.
2. Le rettifiche finanziarie sono registrate nei bilanci del periodo contabile nel quale è decisa la soppressione.
3. Il sostegno dei fondi soppresso può essere reimpiegato dallo Stato membro nell’ambito del programma interessato, a esclusione dell’operazione oggetto della rettifica in questione o, laddove la rettifica finanziaria riguardi un’irregolarità sistemica, delle operazioni interessate da tale irregolarità sistemica.
4. Le norme specifiche del FEAMPA possono stabilire motivi specifici per le rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri in relazione al mancato rispetto delle norme applicabili nella politica comune della pesca.
5. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, nelle operazioni che comprendono strumenti finanziari il contributo soppresso a norma del presente articolo, in seguito a un’irregolarità isolata, può essere reimpiegato nell’ambito della stessa operazione alle condizioni seguenti:
a)
se l’irregolarità che dà luogo alla soppressione del contributo è individuata a livello del destinatario finale, solo per altri destinatari finali nell’ambito dello stesso strumento finanziario;
b)
se l’irregolarità che dà luogo alla soppressione del contributo è individuata a livello dell’organismo che attua il fondo specifico, qualora uno strumento finanziario sia attuato mediante una struttura con un fondo di partecipazione, unicamente a favore di altri organismi che attuano fondi specifici.
Se l’irregolarità che dà luogo alla soppressione del contributo è individuata a livello dell’organismo che attua il fondo di partecipazione, o al livello dell’organismo che attua il fondo specifico qualora uno strumento finanziario sia attuato mediante una struttura priva di fondo di partecipazione, il contributo soppresso non è reimpiegato nell’ambito della stessa operazione.
Laddove sia effettuata una rettifica finanziaria per un’irregolarità sistemica, il contributo soppresso non è reimpiegato per alcuna operazione interessata da tale irregolarità sistemica.
6. Gli organismi che attuano gli strumenti finanziari rimborsano agli Stati membri i contributi del programma viziati da irregolarità, unitamente agli interessi e a qualsiasi altra plusvalenza generata da tali contributi.
Gli organismi che attuano gli strumenti finanziari non rimborsano agli Stati membri gli importi di cui al primo comma, purché tali organismi dimostrino che per una data irregolarità sono soddisfatte le condizioni cumulative seguenti:
a)
l’irregolarità si è verificata a livello dei destinatari finali o, nel caso di un fondo di partecipazione, a livello degli organismi che attuano fondi specifici o dei destinatari finali;
b)
gli organismi che attuano gli strumenti finanziari hanno adempiuto i propri obblighi in relazione ai contributi del programma viziati dall’irregolarità, in conformità del diritto applicabile, e hanno agito con il livello di professionalità, trasparenza e diligenza atteso da un organismo professionale esperto nell’attuazione di strumenti finanziari;
c)
non è stato possibile recuperare gli importi viziati da irregolarità, sebbene gli organismi che attuano gli strumenti finanziari abbiano fatto ricorso a tutti gli strumenti di legge e contrattuali applicabili con la dovuta diligenza.
Storico versioni
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