Art. 101

Procedura di esame dei conti

In vigore dal 24 giu 2021
Procedura di esame dei conti 1.   La procedura di cui all’ si applica in uno dei casi seguenti: a) l’autorità di audit ha emesso un parere di audit con riserve o negativo per motivi di completezza, accuratezza e veridicità dei conti; b) la Commissione dispone di elementi di prova che mettono in dubbio l’affidabilità del parere di audit senza riserve. 2.   In tutti gli altri casi la Commissione calcola gli importi imputabili ai fondi in conformità dell’ e procede ai pertinenti pagamenti o recuperi prima del 1o luglio. Tale pagamento o recupero costituisce accettazione dei conti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:1060:oj#art-101

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Procedura di esame dei conti (Art. 101 Regolamento (UE) 2021/1060) — Testo vigente | Portale Normativo