Art. 101
Procedura di esame dei conti
In vigore dal 24 giu 2021
Procedura di esame dei conti
1. La procedura di cui all’ si applica in uno dei casi seguenti:
a)
l’autorità di audit ha emesso un parere di audit con riserve o negativo per motivi di completezza, accuratezza e veridicità dei conti;
b)
la Commissione dispone di elementi di prova che mettono in dubbio l’affidabilità del parere di audit senza riserve.
2. In tutti gli altri casi la Commissione calcola gli importi imputabili ai fondi in conformità dell’ e procede ai pertinenti pagamenti o recuperi prima del 1o luglio. Tale pagamento o recupero costituisce accettazione dei conti.
Storico versioni
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