Art. 100
Calcolo del saldo
In vigore dal 24 giu 2021
Calcolo del saldo
1. Al fine di determinare l’importo imputabile ai fondi per il periodo contabile e gli adeguamenti conseguenti in relazione ai pagamenti allo Stato membro, la Commissione tiene presente quanto segue:
a)
gli importi figuranti nei conti di cui all’, paragrafo 3, lettera a), ai quali va applicato il tasso di cofinanziamento per ciascuna priorità;
b)
l’importo totale dei pagamenti intermedi effettuati dalla Commissione durante tale periodo contabile;
c)
per il FESR, il FSE+, il Fondo di coesione, il JTF e il FEAMPA, per gli anni 2021 e 2022, l’importo del prefinanziamento.
2. Qualora esista un importo da recuperare a carico dello Stato membro, tale importo è oggetto di un ordine di riscossione emesso dalla Commissione, che viene eseguito, ove possibile, mediante compensazione con gli importi dovuti allo Stato membro nei pagamenti successivi per lo stesso programma. Tale recupero non costituisce una rettifica finanziaria e non riduce il sostegno dei fondi al programma. L’importo recuperato costituisce un’entrata con destinazione specifica conformemente all’, paragrafo 3, del regolamento finanziario.
Storico versioni
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