Art. 98
Contenuto e presentazione dei conti
In vigore dal 24 giu 2021
Contenuto e presentazione dei conti
1. Per ciascun periodo contabile per il quale sono state presentate domande di pagamento lo Stato membro presenta alla Commissione entro il 15 febbraio i seguenti documenti («pacchetto di affidabilità») riferiti al periodo contabile precedente:
a)
i conti in conformità del modello riportato nell’allegato XXIV;
b)
la dichiarazione di gestione di cui all’, paragrafo 1, lettera f), in conformità del modello riportato nell’allegato XVIII;
c)
il parere di audit annuale di cui all’, paragrafo 3, lettera a), in conformità del modello riportato nell’allegato XIX;
d)
la relazione annuale di controllo di cui all’, paragrafo 3, lettera b), in conformità del modello riportato nell’allegato XX.
2. Il termine di cui al paragrafo 1 può essere eccezionalmente prorogato dalla Commissione al 1o marzo, previa comunicazione dello Stato membro interessato.
3. I conti comprendono, a livello di ciascuna priorità e, ove applicabile, di ciascun fondo e categoria di regioni:
a)
l’importo totale delle spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell’organismo che svolge la funzione contabile e figuranti nella domanda finale di pagamento per il periodo contabile e l’importo totale del corrispondente contributo pubblico fornito o da fornire collegato a obiettivi specifici per cui sono soddisfatte le condizioni abilitanti e delle operazioni collegate a obiettivi specifici per cui non sono soddisfatte le condizioni abilitanti, ma contribuiscono al soddisfacimento delle condizioni abilitanti;
b)
gli importi ritirati durante il periodo contabile;
c)
gli importi di contributo pubblico pagati agli strumenti finanziari;
d)
per ciascuna priorità, una spiegazione delle eventuali differenze tra gli importi dichiarati a norma della lettera a) e gli importi dichiarati nelle domande di pagamento per lo stesso periodo contabile.
4. Il pacchetto di affidabilità non riguarda l’importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e pagate nell’attuazione delle operazioni o del corrispondente contributo pubblico fornito o da fornire collegati a obiettivi specifici per cui non sono soddisfatte le condizioni abilitanti, ad eccezione delle operazioni che contribuiscono al soddisfacimento delle condizioni abilitanti.
5. I conti non sono ammissibili se gli Stati membri non hanno adottato le azioni correttive necessarie per ridurre a un livello pari o inferiore al 2 % il tasso di errore residuo in merito alla legittimità e regolarità delle spese incluse nei conti.
6. Gli Stati membri detraggono in particolare dai conti:
a)
le spese irregolari che sono state oggetto di rettifiche finanziarie in conformità dell’;
b)
le spese che sono oggetto di una valutazione in corso della loro legittimità e regolarità;
c)
gli altri importi necessari per ridurre il tasso di errore residuo delle spese dichiarate nei conti a un livello pari o inferiore al 2 %.
Lo Stato membro può inserire le spese di cui al primo comma, lettera b), in una domanda di pagamento nei periodi contabili successivi una volta che ne siano state confermate la legittimità e regolarità.
7. Lo Stato membro può rettificare gli importi irregolari da esso individuati dopo la presentazione dei conti in cui figuravano tali importi effettuando gli adeguamenti corrispondenti per il periodo contabile in cui è individuata l’irregolarità, fatto salvo l’.
8. Nel contesto del pacchetto di affidabilità lo Stato membro presenta per l’ultimo periodo contabile la relazione finale in materia di performance di cui all’ o l’ultima relazione annuale in materia di performance per l’AMIF, l’ISF o il BMVI.
Storico versioni
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