Art. 97
Sospensione dei pagamenti
In vigore dal 24 giu 2021
Sospensione dei pagamenti
1. La Commissione può sospendere la totalità o una parte dei pagamenti, ad eccezione del prefinanziamento, dopo aver dato allo Stato membro la possibilità di presentare osservazioni, se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
a)
lo Stato membro ha omesso di adottare le azioni necessarie per porre rimedio alla situazione che ha dato origine a un’interruzione ai sensi dell’;
b)
esiste una carenza grave;
c)
le spese figuranti nelle domande di pagamento sono collegate a un’irregolarità che non è stata rettificata;
d)
esiste un parere motivato della Commissione in relazione a una procedura di infrazione ai sensi dell’articolo 258 TFUE riguardo a una questione che mette a rischio la legittimità e la regolarità delle spese.
2. La Commissione pone fine alla sospensione della totalità o di una parte dei pagamenti dopo che lo Stato membro ha adottato misure che pongono rimedio agli elementi figuranti nel paragrafo 1.
3. Le norme specifiche del FEAMPA possono stabilire motivi specifici per la sospensione dei pagamenti in relazione al mancato rispetto delle norme applicabili nella politica comune della pesca.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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