Art. 95

Contributo dell’Unione basato su finanziamenti non collegati ai costi

In vigore dal 24 giu 2021
Contributo dell’Unione basato su finanziamenti non collegati ai costi 1.   La Commissione può rimborsare il contributo dell’Unione a una priorità, o a parti della stessa, di programmi basati su finanziamenti non collegati ai costi in conformità dell’, sulla base degli importi approvati tramite una decisione in conformità del paragrafo 2 del presente articolo o stabiliti nell’atto delegato di cui al paragrafo 4 del presente articolo. Per avvalersi di un contributo dell’Unione al programma basato su finanziamenti non collegati ai costi, gli Stati membri presentano una proposta alla Commissione in conformità dei modelli riportati negli allegati V e VI nel contesto di un programma o di una richiesta di modifica dello stesso. La proposta contiene gli elementi seguenti: a) l’individuazione della priorità interessata e l’importo totale coperto dai finanziamenti non collegati ai costi; b) la descrizione della parte del programma e della tipologia di operazioni coperte dai finanziamenti non collegati ai costi; c) la descrizione delle condizioni da soddisfare o dei risultati da conseguire e un cronoprogramma; d) i risultati tangibili intermedi che fanno scattare il rimborso della Commissione; e) le unità di misura; f) il calendario del rimborso da parte della Commissione e i relativi importi collegati ai progressi nel soddisfacimento delle condizioni o nel conseguimento dei risultati; g) le modalità di verifica dei risultati tangibili intermedi, del soddisfacimento delle condizioni o del conseguimento dei risultati; h) gli eventuali metodi di adeguamento degli importi; i) le disposizioni per garantire la pista di controllo in conformità dell’allegato XIII che dimostri il soddisfacimento delle condizioni o il conseguimento dei risultati; j) il tipo di metodologia di rimborso che si prevede di utilizzare per rimborsare il beneficiario o i beneficiari nell’ambito della priorità o di parti di una priorità dei programmi di cui al presente articolo. 2.   La decisione che approva il programma o la richiesta di modifica dello stesso contiene tutti gli elementi di cui al paragrafo 1. 3.   Gli Stati membri rimborsano i beneficiari ai fini del presente articolo. Tale rimborso può assumere qualsiasi forma di sostegno. Gli audit della Commissione e dello Stato membro e le verifiche di gestione effettuate dagli Stati membri mirano esclusivamente a verificare il rispetto delle condizioni per il rimborso da parte della Commissione o il conseguimento dei risultati. 4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all’ per integrare il presente articolo definendo gli importi a livello Unione relativi ai finanziamenti non collegati ai costi per tipologia di operazione, i metodi di adeguamento degli importi e le condizioni da soddisfare o i risultati da conseguire.
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Contributo dell’Unione basato su finanziamenti non collegati ai costi (Art. 95 Regolamento (UE) 2021/1060) — Testo vigente | Portale Normativo