Art. 94
Contributo dell’Unione in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari
In vigore dal 24 giu 2021
Contributo dell’Unione in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari
1. La Commissione può rimborsare il contributo dell’Unione a un programma in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari in conformità dell’, sulla base degli importi e dei tassi approvati tramite una decisione in conformità del paragrafo 3 del presente articolo o stabiliti nell’atto delegato di cui al paragrafo 4 del presente articolo.
2. Per avvalersi di un contributo dell’Unione al programma in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari, gli Stati membri presentano una proposta alla Commissione in conformità dei modelli riportati negli allegati V e VI nel contesto della presentazione del programma o di una richiesta di modifica.
Gli importi e i tassi proposti dallo Stato membro sono stabiliti in base a quanto segue e valutati dall’autorità di audit:
a)
un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato su uno degli elementi seguenti:
i)
su dati statistici, altre informazioni oggettive o valutazioni di esperti;
ii)
dati storici verificati;
iii)
l’applicazione delle consuete prassi di contabilità dei costi;
b)
progetti di bilancio;
c)
norme riguardanti i corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell’Unione per una tipologia analoga di operazioni;
d)
norme riguardanti i corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili in regimi di sovvenzione finanziati totalmente dallo Stato membro per una tipologia analoga di operazioni.
3. La decisione di approvazione del programma o della sua modifica indica le tipologie di operazioni cui si applica il rimborso in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari, la definizione e gli importi cui si applicano tali costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari e i metodi per l’adeguamento degli importi.
Gli Stati membri rimborsano i beneficiari ai fini del presente articolo. Tale rimborso può assumere qualsiasi forma di sostegno.
Gli audit della Commissione e dello Stato membro e le verifiche di gestione effettuate dagli Stati membri mirano esclusivamente a verificare il rispetto delle condizioni per il rimborso da parte della Commissione.
4. Alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all’ per integrare il presente articolo definendo a livello di Unione costi unitari, somme forfettarie, tassi forfettari, i loro importi e i metodi di adeguamento nelle modalità di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettere da a) a d) del presente articolo.
5. Il presente articolo non si applica al contributo dell’Unione per l’assistenza tecnica rimborsato a norma dell’, lettera e).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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