Art. 92
Elementi specifici degli strumenti finanziari nelle domande di pagamento
In vigore dal 24 giu 2021
Elementi specifici degli strumenti finanziari nelle domande di pagamento
1. Se gli strumenti finanziari sono attuati in conformità dell’, paragrafo 1, le domande di pagamento in conformità dell’allegato XXIII comprendono gli importi totali versati o, nel caso di garanzie, gli importi accantonati per i contratti di garanzia, dall’autorità di gestione a favore dei destinatari finali di cui all’, paragrafo 1, lettere a), b) e c).
2. Se gli strumenti finanziari sono attuati in conformità dell’, paragrafo 2, le domande di pagamento che comprendono spese per gli strumenti finanziari sono presentate in conformità delle condizioni seguenti:
a)
l’importo incluso nella prima domanda di pagamento deve essere stato versato agli strumenti finanziari e può rappresentare fino al 30 % dell’importo totale dei contributi del programma impegnati per strumenti finanziari a norma del pertinente accordo di finanziamento, in conformità della pertinente priorità e categoria di regioni, se applicabile;
b)
l’importo incluso nelle domande successive di pagamento presentate durante il periodo di ammissibilità include le spese ammissibili di cui all’, paragrafo 1.
3. La Commissione effettua la liquidazione contabile dell’importo contenuto nella prima domanda di pagamento di cui al paragrafo 2, lettera a), non oltre il periodo contabile finale.
Nelle domande di pagamento esso è indicato separatamente.
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