Art. 68
Regole specifiche di ammissibilità in materia di strumenti finanziari
In vigore dal 24 giu 2021
Regole specifiche di ammissibilità in materia di strumenti finanziari
1. Le spese ammissibili di uno strumento finanziario sono costituite dall’importo totale del contributo del programma erogato allo strumento finanziario, oppure, nel caso di garanzie, accantonato per i contratti di garanzia dallo strumento finanziario, nel periodo di ammissibilità, e tale importo corrisponde:
a)
ai pagamenti ai destinatari finali, nel caso di prestiti e investimenti azionari o quasi azionari;
b)
alle risorse accantonate per i contratti di garanzia, in essere o già giunti a scadenza, al fine di onorare eventuali attivazioni delle garanzie per perdite, calcolate in base al coefficiente di moltiplicazione stabilito per i rispettivi nuovi prestiti o investimenti azionari o quasi azionari sottostanti erogati a favore dei destinatari finali;
c)
ai pagamenti versati ai destinatari finali o a loro beneficio, qualora gli strumenti finanziari siano combinati con altri contributi dell’Unione come singola operazione di strumenti finanziari in conformità dell’, paragrafo 5;
d)
ai pagamenti di commissioni di gestione e al rimborso dei costi di gestione sostenuti dagli organismi che attuano lo strumento finanziario.
2. Quando uno strumento finanziario è attuato in più periodi di programmazione consecutivi, il sostegno può essere fornito ai destinatari finali, o a loro beneficio, inclusi costi e commissioni di gestione, sulla base degli accordi conclusi nel periodo di programmazione precedente, purché tale sostegno rispetti le regole di ammissibilità del periodo di programmazione successivo. In tali casi, l’ammissibilità delle spese presentate nelle domande di pagamento è determinata conformemente alle regole del rispettivo periodo di programmazione.
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), se il soggetto che beneficia delle garanzie non ha erogato l’importo pianificato di nuovi prestiti, investimenti azionari o quasi-azionari a favore dei destinatari finali secondo il coefficiente di moltiplicazione, le spese ammissibili sono proporzionalmente ridotte. Il coefficiente di moltiplicazione può essere riveduto se ciò è giustificato da cambiamenti successivi delle condizioni di mercato. Tale revisione non ha effetto retroattivo.
4. Ai fini del paragrafo 1, lettera d), le commissioni di gestione dipendono dalla performance.
Se gli organismi che attuano un fondo di partecipazione sono selezionati tramite aggiudicazione diretta di un contratto a norma dell’, paragrafo 3, l’importo dei costi e delle commissioni di gestione versati a tali organismi che possono essere dichiarati spese ammissibili è soggetto a una soglia fino al 5 % dell’importo totale dei contributi del programma erogati ai destinatari finali in prestiti o accantonati per contratti di garanzia e fino al 7 % dell’importo totale dei contributi del programma erogati ai destinatari finali in investimenti azionari o quasi azionari.
Se gli organismi che attuano un fondo specifico sono selezionati tramite aggiudicazione diretta di un contratto a norma dell’, paragrafo 3, l’importo dei costi e delle commissioni di gestione versati a tali organismi che possono essere dichiarati spese ammissibili è soggetto a una soglia fino al 7 % dell’importo totale dei contributi del programma erogati ai destinatari finali in prestiti o accantonati per contratti di garanzia e fino al 15 % dell’importo totale dei contributi del programma erogati ai destinatari finali in investimenti azionari o quasi azionari.
Se gli organismi che attuano un fondo di partecipazione o fondi specifici, o entrambi, sono selezionati tramite procedura competitiva in conformità del diritto applicabile, l’importo dei costi e delle commissioni di gestione è stabilito nell’accordo di finanziamento e rispecchia il risultato della procedura competitiva.
5. Se le commissioni di istruttoria, o parte di esse, sono a carico dei destinatari finali, esse non sono dichiarate come spese ammissibili.
6. Le spese ammissibili dichiarate in conformità del paragrafo 1 non superano la somma dell’importo totale del sostegno a carico dei fondi pagato ai fini di detto paragrafo e del corrispondente cofinanziamento nazionale.
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