Art. 69

Responsabilità degli Stati membri

In vigore dal 24 giu 2021
Responsabilità degli Stati membri 1.   Gli Stati membri dispongono di sistemi di gestione e controllo dei loro programmi in conformità del presente titolo e ne garantiscono il funzionamento secondo il principio della sana gestione finanziaria e i requisiti fondamentali elencati nell’allegato XI. 2.   Gli Stati membri assicurano la legittimità e regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione e adottano tutte le azioni necessarie per prevenire, individuare, rettificare e segnalare le irregolarità, comprese le frodi. Tali azioni comprendono la raccolta di informazioni sui titolari effettivi dei destinatari dei finanziamenti dell’Unione conformemente all’allegato XVII. Le norme relative alla raccolta e al trattamento di tali dati sono conformi alle norme applicabili in materia di protezione dei dati. La Commissione, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode e la Corte dei conti hanno l’accesso di cui hanno bisogno a tali informazioni. Per i programmi sostenuti dall’AMIF, dall’ISF e dal BMVI, gli obblighi relativi alla raccolta di informazioni sui titolari effettivi dei destinatari dei finanziamenti dell’Unione conformemente all’allegato XVII di cui al primo comma si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2023. 3.   Su richiesta della Commissione, gli Stati membri adottano le azioni necessarie per assicurare il funzionamento efficace dei propri sistemi di gestione e controllo e la legittimità e regolarità delle spese presentate alla Commissione. Se l’azione consiste in un audit, possono parteciparvi funzionari o rappresentanti autorizzati della Commissione. 4.   Gli Stati membri assicurano la qualità, l’accuratezza e l’affidabilità del sistema di sorveglianza e dei dati riguardanti gli indicatori. 5.   Gli Stati membri garantiscono la pubblicazione delle informazioni conformemente alle prescrizioni stabilite nel presente regolamento e nei regolamenti specifici relativi ai fondi, tranne quando il diritto dell’Unione o quello nazionale escludono la pubblicazione per ragioni di sicurezza, ordine pubblico, indagini penali o protezione dei dati personali in conformità del regolamento (UE) 2016/679. 6.   Gli Stati membri dispongono di sistemi e procedure atti ad assicurare che tutti i documenti necessari per la pista di controllo, di cui all’allegato XIII, siano conservati in conformità delle prescrizioni di cui all’. 7.   Gli Stati membri adottano disposizioni atte ad assicurare l’esame efficace delle denunce riguardanti i fondi. La definizione della portata, delle norme e delle procedure relative a tali modalità compete agli Stati membri conformemente ai relativi quadri istituzionali e giuridici. Ciò non pregiudica la possibilità generalmente prevista per i cittadini e i portatori di interesse di presentare denunce alla Commissione. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri esaminano le denunce presentate alla Commissione che rientrano nell’ambito di applicazione dei loro programmi e informano la Commissione dei risultati di tali esami. Ai fini del presente articolo si intende per denuncia qualsiasi controversia tra beneficiari potenziali e selezionati in relazione alle operazioni proposte o selezionate e qualsiasi controversia con terzi in merito all’attuazione del programma o delle relative operazioni, a prescindere dalla classificazione dei mezzi di ricorso previsti dal diritto nazionale. 8.   Gli Stati membri garantiscono che tutti gli scambi di informazioni tra i beneficiari e le autorità del programma siano effettuati mediante sistemi elettronici per lo scambio di dati in conformità dell’allegato XIV. Gli Stati membri promuovono i vantaggi dello scambio di dati in formato elettronico e forniscono ai beneficiari tutto il sostegno necessario a questo riguardo. In deroga al primo comma, l’autorità di gestione può accettare, in via eccezionale, su esplicita richiesta del beneficiario, scambi di informazioni in formato cartaceo, fermo restando il suo obbligo di registrare e conservare i dati in conformità dell’, paragrafo 1, lettera e). Per i programmi sostenuti dal FEAMPA, dall’AMIF, dall’ISF e dal BMVI, il primo comma si applica dal 1o gennaio 2023. Il primo comma non si applica ai programmi o alle priorità di cui all’, paragrafo 1, lettera m), del regolamento FSE+. 9.   Gli Stati membri garantiscono che tutti gli scambi ufficiali di informazioni con la Commissione siano effettuati mediante un sistema elettronico per lo scambio di dati in conformità dell’allegato XV. 10.   Lo Stato membro garantisce o provvede a che le autorità di gestione forniscano previsioni dell’importo delle domande di pagamento intermedio che saranno presentate nell’anno civile in corso e in quello successivo entro il 31 gennaio e il 31 luglio in conformità dell’allegato VIII. 11.   Almeno al momento della presentazione della domanda di pagamento finale per il primo periodo contabile e non oltre il 30 giugno 2023, ciascuno Stato membro dispone di una descrizione del sistema di gestione e controllo in conformità del modello riportato nell’allegato XVI. Esso tiene aggiornata detta descrizione per rispecchiare tutte le modifiche successive. 12.   Gli Stati membri segnalano le irregolarità conformemente ai criteri per determinare i casi di irregolarità da segnalare, i dati da fornire e il formato della segnalazione stabiliti all’allegato XII.
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Responsabilità degli Stati membri (Art. 69 Regolamento (UE) 2021/1060) — Testo vigente | Portale Normativo