Art. 67

Regole specifiche di ammissibilità in materia di sovvenzioni

In vigore dal 24 giu 2021
Regole specifiche di ammissibilità in materia di sovvenzioni 1.   I contributi in natura sotto forma di forniture di opere, beni, servizi, terreni e immobili in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente possono essere considerati ammissibili a condizione che siano soddisfatte le condizioni seguenti: a) il sostegno pubblico a favore dell’operazione che comprende contributi in natura non supera il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine dell’operazione; b) il valore attribuito ai contributi in natura non supera i costi generalmente accettati sul mercato in questione; c) il valore e la fornitura dei contributi in natura possono essere valutati e verificati in modo indipendente; d) nel caso di terreni o immobili, può essere eseguito un pagamento ai fini di un contratto di locazione per un importo nominale annuo non superiore a una singola unità della valuta dello Stato membro; e) nel caso di contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro non retribuita, il valore di tale prestazione è stabilito tenendo conto del tempo impiegato verificato e del tasso di remunerazione per una prestazione di lavoro equivalente. Il valore dei terreni o immobili di cui al primo comma, lettera d), del presente paragrafo è certificato da un esperto qualificato e indipendente o da un organismo ufficiale debitamente autorizzato e non supera il limite di cui all’, paragrafo 1, lettera b). 2.   Le spese di ammortamento per le quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture possono essere considerate ammissibili a condizione che siano soddisfatte le condizioni seguenti: a) ciò è consentito dalle regole del programma in materia di ammissibilità; b) l’importo della spesa è debitamente giustificato da documenti giustificativi con valore probatorio equivalente alle fatture per costi ammissibili, se tali costi sono rimborsati nella forma di cui all’, paragrafo 1, lettera a); c) i costi si riferiscono esclusivamente al periodo di sostegno all’operazione; d) all’acquisto dei beni ammortizzati non hanno contribuito sovvenzioni pubbliche.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:1060:oj#art-67

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Regole specifiche di ammissibilità in materia di sovvenzioni (Art. 67 Regolamento (UE) 2021/1060) — Testo vigente | Portale Normativo