Art. 53

Forme di sovvenzioni

In vigore dal 24 giu 2021
Forme di sovvenzioni 1.   Le sovvenzioni fornite dagli Stati membri ai beneficiari possono assumere una delle forme seguenti: a) rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario o da un partner privato nelle operazioni PPP e pagati per l’attuazione delle operazioni, contributi in natura e ammortamenti; b) costi unitari; c) somme forfettarie; d) finanziamenti a tasso forfettario; e) una combinazione delle forme di cui alle lettere da a) a d), a condizione che ciascuna forma copra diverse categorie di costi, o che siano utilizzati per progetti diversi facenti parte di un’operazione o per fasi successive di un’operazione; f) finanziamenti non collegati ai costi, purché tali sovvenzioni siano coperte da un rimborso del contributo dell’Unione a norma dell’. 2.   Se il costo totale di un’operazione non supera 200 000 EUR, il contributo fornito al beneficiario dal FESR, dal FSE+, dal JTF, dall’AMIF, dall’ISF e dal BMVI assume la forma di costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari, ad eccezione delle operazioni il cui sostegno configura un aiuto di Stato. Quando si ricorre al finanziamento a tasso forfettario possono essere rimborsate solo le categorie di costi cui si applica il tasso forfettario a norma del paragrafo 1, lettera a). In deroga al primo comma del presente paragrafo, l’autorità di gestione può convenire di esentare dall’obbligo di cui a tale comma alcune operazioni nel settore della ricerca e dell’innovazione, previa approvazione del comitato di sorveglianza. Inoltre le indennità e gli stipendi versati ai partecipanti possono essere rimborsati in conformità del paragrafo 1, lettera a). 3.   Gli importi delle forme di sovvenzioni di cui alle lettere b), c) e d) del paragrafo 1 sono stabiliti in uno dei modi seguenti: a) un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato: i) su dati statistici, altre informazioni obiettive o valutazioni di esperti; ii) su dati storici verificati dei singoli beneficiari; iii) sull’applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari; b) progetti di bilancio redatti caso per caso e approvati ex ante dall’organismo che seleziona l’operazione, ove il costo totale dell’operazione non superi 200 000 EUR; c) conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell’Unione per tipologie analoghe di operazioni; d) conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicati in meccanismi di sovvenzione finanziati totalmente dallo Stato membro per tipologie analoghe di operazioni; e) tassi forfettari e metodi specifici previsti dal presente regolamento o dai regolamenti specifici relativi a ciascun fondo o stabiliti sulla base degli stessi.
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